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CORTE SUPREMA
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Seziono
orrisposti dalla Amministrazione stessa. Ne consegue che, in base ad una interpretazione
>/costituzionalmente orientata agli artt. 3 e 32 Cost. e rispettosa dei principi affermati nella
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sentenza della Corte di giustizia UE dei 4 luglio 2013, causa C 312/11 - e nelle coeve sentenze
HK Danmark, 11 aprile 2013, C-335/11 e C-337/11; Z., 18 marzo 2014, C-363/12 - l'art. 4
dell'Accordo di concessione dei buoni pasto - Comparto Ministeri del 30 aprile 1996 - e la
contrattazione di settore che lo copia nonché la normativa connessa - devono essere
interpretati nel senso che le Amministrazioni datrici di lavoro devono fornire ai lavoratori
disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che
risultino, per i destinatari, materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità,
potendo essere, in caso, contrario tenute, se ritualmente richieste, a risarcire i conseguenti
danni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del
presente giudizio di cassazione alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione.
Così ciso in Ro , nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 28 aprile 2016.
Il Presidente
Corte di Cassazione - copia non ufficiale