nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la
fruizione del beneficio (arg. ex Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168 cit.).
La garanzia del benessere fisico del lavoratore comporta di per sé la tutela della salute
del lavoratore stesso e a maggior ragione della sua disabilità, tanto più in considerazione del
carattere sostanzialmente assistenziale della relativa prestazione.
2.7.- Ciò si desume, del resto, dalla lettura costituzionalmente e comunitariamente
orientata dello stesso Accordo di concessione dei buoni pasto - Comparto Ministeri del 30
aprile 1996 e della normativa ad esso connessa.
Infatti, benché né l'art. 4 dell'Accordo - né la contrattazione di settore che io copia, nella
specie, art.98 del CCNL relativo al personale del Comparto delle Agenzie fiscali cit. -
contemplino alcuna eccezione basata su motivi di salute del lavoratore - limitandosi a
subordinare la concessione dei buoni pasto alla impossibilità per il dipendente di poter fruire a
titolo gratuito della mensa o di altro servizio sostitutivo - tuttavia nella premessa dell'Accordo
stesso si fa espresso riferimento all'opportunità di disciplinare l'attribuzione dei buoni pasto 'al
fine di favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni dello Stato, per
incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni".
Ebbene, in ambito europeo, la disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro - anche
sulla base dei Trattati - è sempre stata collegata alla promozione del miglioramento
dell'ambiente di lavoro, nel senso di garantire un più elevato livello di protezione della
sicurezza e della salute dei lavoratori (vedi, per tutti: direttive 931104/CE e 2000/34/CE, cui è
stata data attuazione con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66; Carta dei diritti fondamentali UE, art.
31).
Peraltro, nel nostro ordinamento, la tutela della salute è un diritto fondamentale e
irrinunciabile, costituzionalmente garantito, sicché essa non può non essere assicurata anche
con riguardo alla attribuzione dei buoni pasto, nel senso che tale attribuzione
deve
tenere
conto delle condizioni di salute del lavoratore beneficiario - prima fra tutte della condizione di
disabilità - quali risultanti da certificato medico rilasciato da un medico legale della AUSL.
Questo può valere, ad esempio, nel caso in cui si accerti l'esigenza di un regime
alimentare particolare, potendo, in tal caso l'Amministrazione di servizio del dipendente
vagliare l'opportunità di far si che l'interessato possa consumare un menu ad hoc, compatibile
con la prescrizione medica, ovvero concedere al dipendente la possibilità di fruire, in sintonia
all'orario di servizio dell'Ente, di un orario differenziato che gli consenta di consumare il pasto
presso il proprio domicilio, come è accaduto in alcune Amministrazioni.
E del tutto evidente che, in questo contesto, l'Amministrazione datrice
di
lavoro debba
tenere, a maggior ragione, in considerazione la situazione di disabilità dei lavoratori che possa
impedire la fruibilità dei buoni pasto.
Nella specie ciò non è si verificato.
Infatti, al ricorrente sono stati attribuiti dei buoni pasto che - proprio a causa della sua
situazione di disabilità che non gli consentiva di raggiungere (oltretutto del tempo limitato della
pausa) gli esercizi commerciali nei quali accettavano i buoni stessi - di fatto non erano
utilizzabili da parte del destinatario così da costringere li dipendente (dopo avere inutilmente
rappresentato la situazione alla datrice di lavoro) a restituire i buoni e a provvedere ai pasti a
proprie spese.
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale