Pagina 1175 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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• è, altresì, pacifico che, in sede di legittimità, occorre tenere distinta l'ipotesi in cui venga
• lamentato l'omesso esame di una domanda da quella in cui si censuri l'interpretazione data alla
domanda stessa, ritenendosi in essa compresi, o esclusi, alcuni aspetti della controversia in
base ad una considerazione non condivisa dalla parte: mentre nel primo caso si verte
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propriamente in tema di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la Corte di cassazione ha il
potere-dovere di procedere all'esame diretto degli atti onde acquisire gli elementi di giudizio
necessari ai fini della pronuncia richiestale, nell'altro caso, invece, poiché l'interpretazione della
domanda e l'individuazione della sua ampiezza e del suo contenuto integrano un tipico
accertamento di fatto riservato al giudice di merito, alla Corte è devoluto soltanto il compito di
effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione
impugnata (Cass. 6 maggio 2015, n. 9011; Cass. 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. 27 luglio
2010, n. 17547; Cass. 26 aprile 2001, n. 6066; Cass. 9 giugno 2003, n. 9202; Cass. 20 agosto
2003, n. 12255; Cass. 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass. 14 marzo 2006, n. 5491; Cass. 26
giugno 2007, n. 14751; Cass. 30 giugno 1986, n. 6367).
2.2.- Nella specie, ricorre tale seconda fattispecie in quanto, come si è detto, il ricorrente
sostiene che la Corte d'appello non ha valutato la pretesa azionata nella suo reale contenuto.
Ebbene, dalla lettura complessiva della sentenza impugnata, emerge con chiarezza la
fondatezza di tale censura, in quanto il ragionamento della Corte di merito relativo alla
interpretazione della domanda proposta e all'individuazione della sua ampiezza e del suo
contenuto appare contraddittorio e risulta basato su una incompleta lettura del ricorso
introduttivo del giudizio, riprodotto nel presente ricorso per cassazione.
Tale erronea prospettazione vizia tutta la sentenza impugnata, non essendosi in essa
tenuto conto del contenuto sostanziale della domanda giudiziale proposta in relazione alle
finalità che il ricorrente, fin dal ricorso introduttivo del giudizio, ha manifestato di voler
perseguire.
2.3.- Al riguardo va precisato che sono incontestate: 1) la sussistenza delle condizioni
per l'ottenimento, da parte del ricorrente, dei buoni pasto, come previste dalla contrattazione
collettiva generale (del Comparto Ministeri) e specifica (del Comparto delle Agenzie fiscali); 2)
la condizione di non vedente del ricorrente.
E altresì del tutto pacifico tra le parti - e risulta confermato sia nel presente ricorso sia
nel controricorso - che il lavoratore, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha negato che
l'Amministrazione gli abbia fornito
i
buoni pasto, ma ha sostenuto che tale corresponsione sia
avvenuta con modalità tali da non consentirgli in concreto di potere utilizzare i buoni pasto
stessi, in considerazione alla propria condizione di non vedente, per la quale ha oggettive
difficoltà di deambulazione, che ne limitano la capacità di spostamento.
In particolare, il De Simone ha precisato che: 1) i buoni pasto in oggetto, corrisposti
dopo l'abolizione del servizio mensa gratuito assicurato da una struttura di ristoro collocata
all'interno della sede dell'Ufficio, non erano accettati dalla mensa che si trovava all'interno
dell'azienda; 2) neppure erano fruibili in esercizi commerciali situati nelle vicinanze della sede
aziendale o comunque raggiungibili da parte del ricorrente, dato il suo handicap; 3) di avere
rappresentato inutilmente alla Agenzia tale situazione; 4) di aver provveduto a restituire alla
Agenzia i buoni pasto ricevuti proprio perché non fruibili; 5) di essere stato costretto a
consumare i pasti in un esercizio prossimo all'ufficio che era per lui l'unico raggiungibile, date
le sue condizioni; 6) tale esercizio, però, non accettava i buoni pasto fornitigli; 7) di aver
chiesto reiteratamente all'Amministrazione il rimborso di quanto era stato costretto a spendere
per i suddetti pasti (pari a euro 4,65 per ciascun pasto); 8) di avere instaurato il presente
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Corte di Cassazione - copia non ufficiale