usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto di
lavoro, un diritto a un’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare.
Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione (v.
sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 36).
40 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dal
giudice del rinvio dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere
interpretato nel senso che:
– esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che
priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il
lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di
pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine
di tale rapporto di lavoro;
– un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per
malattia;
– un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso
con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto
a non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo
pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non
godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a
causa di una malattia;
– spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite
supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane
previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono
prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto
usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo
rapporto di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo
supplementare. Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale
concessione.
Sulle spese
41 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un
incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve
essere interpretato nel senso che:
–
esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che
priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore
il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non
sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro;
–
un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per
malattia;