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malattia (v., in tal senso, sentenza del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263,
punto 32).
33 Ne consegue che, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31
dicembre 2010, durante il quale è accertato che il sig. Maschek era in congedo per malattia e
che egli non ha potuto, per tale motivo, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali
retribuite che aveva maturato, quest’ultimo ha diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo
2, della direttiva 2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
34 Inoltre, si deve rammentare che, secondo giurisprudenza costante, il diritto alle ferie annuali,
sancito dall’articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al
lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del
suo contratto di lavoro e, dall’altro, di beneficiare di un periodo di relax e svago (sentenze del
20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 25, nonché
del 22 novembre 2011, KHS, C-214/10, EU:C:2011:761, punto 31).
35 Ciò premesso, e al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, si deve
constatare che un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo
concluso con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse
tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro durante un periodo determinato che precedeva il
suo pensionamento, non ha diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non
godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruirne a causa di una
malattia.
36 Pertanto, spetta al giudice del rinvio stabilire se, conformemente alla seconda convenzione
conclusa tra il sig. Maschek e il suo datore di lavoro, in data 21 luglio 2011, come riprodotta
al punto 13 della presente sentenza, il sig. Maschek fosse effettivamente tenuto a non
presentarsi sul posto di lavoro durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30
giugno 2012, e se continuasse a percepire il proprio stipendio. In caso affermativo, il
sig. Maschek non avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non
ha potuto usufruire durante tale periodo.
37 Se, invece, durante tale medesimo periodo, il sig. Maschek non ha potuto usufruire delle ferie
annuali retribuite a causa di una malattia, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare, quest’ultimo avrà diritto, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88, all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute.
38 Per quanto concerne, in terzo luogo, la questione se, in applicazione dell’articolo 7 della
direttiva 2003/88, la normativa nazionale debba prevedere, a favore di un lavoratore che, in
violazione di tale disposizione, non ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più favorevoli rispetto a quelle
previste dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità
che deve essergli concessa, occorre rammentare che, benché la direttiva 2003/88 intenda
stabilire prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di
lavoro che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono, conformemente
all’articolo 15 di tale direttiva, della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per i
lavoratori. Pertanto, la direttiva 2003/88 non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie
annuali retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito
dall’articolo 7 di tale direttiva, attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di
concessione stabilite dal diritto nazionale (v., in particolare, sentenze del 24 gennaio 2012,
Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 47, nonché del 3 maggio 2012, Neidel,
C-337/10, EU:C:2012:263, punti 34 e 35).
39 Di conseguenza, spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie
annuali retribuite supplementari che si aggiungono alle ferie annuali minime di quattro
settimane previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri
possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto