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un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso
con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio, fosse tenuto a
non presentarsi sul posto di lavoro per un periodo determinato antecedente il suo
pensionamento non ha diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute
durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una
malattia;
spetta, da un lato, agli Stati membri decidere se concedere ai lavoratori ferie retribuite
supplementari che si sommano alle ferie annuali retribuite minime di quattro settimane
previste dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. In tale ipotesi, gli Stati membri possono
prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia potuto
usufruire di tutte le ferie annuali retribuite supplementari prima della fine del suo rapporto
di lavoro, un diritto all’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare.
Spetta, dall’altro lato, agli Stati membri stabilire le condizioni di tale concessione.
Firme