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25 Al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre in primo luogo rammentare
che, come emerge dalla stessa formulazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, disposizione alla quale tale direttiva non consente di derogare, ogni lavoratore
beneficia di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane. Tale diritto alle ferie annuali
retribuite, che, secondo giurisprudenza costante della Corte, deve essere considerato come un
principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione, è dunque conferito a ogni
lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute (sentenze del 20 gennaio 2009,
Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 54, nonché del 3 maggio 2012,
Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 28).
26 Quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché, pertanto, la fruizione effettiva delle ferie
annuali retribuite non è più possibile, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede
che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale
impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in
forma pecuniaria (v. sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 56; del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263, punto 29,
nonché del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 17).
27 Occorre altresì rilevare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, come
interpretato dalla Corte, non assoggetta il diritto a un’indennità finanziaria ad alcuna
condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e,
dall’altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva
diritto alla data in cui tale rapporto è cessato (sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke,
C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 23).
28 Ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un
lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della
cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali
retribuite non godute. A tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è
cessato.
29 Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al proprio rapporto di
lavoro, non ha nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità
finanziaria per le ferie annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione
del rapporto di lavoro.
30 Alla luce di quanto precede, si deve constatare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come
quella di cui al procedimento principale, che priva del diritto a un’indennità finanziaria per
ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito
della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del suo diritto alle
ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
31 Per quanto riguarda, in secondo luogo, una situazione come quella di cui al procedimento
principale, occorre rammentare che l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve
essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni o pratiche nazionali le quali
prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia versata
nessun’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato
in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un
periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie
annuali retribuite (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e a., C-350/06 e C-520/06,
EU:C:2009:18, punto 62, nonché del 3 maggio 2012, Neidel, C-337/10, EU:C:2012:263,
punto 30).
32 Di conseguenza, l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel
senso che un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute a causa del fatto che non ha svolto le sue funzioni per