2) Se si debba ritenere che il diritto all’indennità [finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute] sussista solo quando il lavoratore che, a causa di un’inabilità al lavoro, non
poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente prima della cessazione del suo
rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il proprio datore di lavoro senza inutili
ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro) della sua
inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e [dall’altro,] ha comprovato (ad
esempio mediante un certificato medico di malattia) tale inabilità (dovuta, ad esempio, a
una malattia) senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del
rapporto di lavoro).
In caso di risposta negativa, se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88
una disposizione nazionale in base alla quale il diritto all’[indennità finanziaria per ferie
annuali retribuite non godute] sussiste solo quando il lavoratore che, a causa di
un’inabilità al lavoro, non poteva avvalersi del suo diritto alle ferie immediatamente
prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, [da un lato,] ha informato il suo
datore di lavoro senza inutili ritardi (e quindi essenzialmente prima della cessazione del
rapporto di lavoro) della sua inabilità al lavoro (dovuta, ad esempio, a una malattia), e
[,dall’altro,] ha comprovato (ad esempio mediante un certificato medico di malattia) tale
inabilità (dovuta, ad esempio, a una malattia) senza inutili ritardi (e quindi
essenzialmente prima della cessazione del rapporto di lavoro).
3) In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (v. sentenze del
18 marzo 2004, Merino Gomez, C-342/01, EU:C:2004:160, punto 31; del 24 gennaio
2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punti 47-50, e del 3 maggio 2012, Neidel,
EU:C:2012:263, C-337/10, punto 37), gli Stati membri possono riconoscere per legge al
lavoratore un diritto alle ferie o a un’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite
non godute] più ampio rispetto al diritto minimo garantito dall’articolo 7 della direttiva
2003/88. I diritti riconosciuti da quest’ultima disposizione producono inoltre effetti
diretti (v. sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punti da
34 a 36, e del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, EU:C:2014:1755, punto 28).
Se, alla luce di una siffatta interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, la
concessione da parte del legislatore nazionale a una determinata categoria di persone di
un diritto a un’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute]
notevolmente più ampio rispetto a quanto previsto dalla suddetta disposizione della
direttiva comporti, in ragione degli effetti diretti spiegati dall’articolo succitato, che
anche alle persone cui la legge nazionale ha negato – in violazione [di tale] direttiva – il
diritto a una [indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] debba essere
riconosciuto un tale diritto nella misura – notevolmente più estesa rispetto a quanto
previsto dalla disposizione di cui trattasi [di tale] direttiva – accordata dalla disciplina
nazionale alle sole persone beneficiarie della disposizione in parola».
Sulle questioni pregiudiziali
24 Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede,
in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel
senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che
priva del diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore
che, a seguito della sua domanda di pensionamento, ha posto fine al suo rapporto di lavoro e
che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione
di tale rapporto di lavoro. In caso di risposta affermativa, il giudice del rinvio chiede se la
normativa nazionale debba prevedere, in applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, a
favore di un lavoratore che, in violazione di tale disposizione, non ha diritto a un’indennità
finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, delle modalità di esercizio di tale diritto più
favorevoli di quelle che risultano dalla direttiva 2003/88, in particolare per quanto riguarda
l’importo dell’indennità che deve essergli concessa.