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17 Con decisione del 1° luglio 2014 quest’ultimo ha respinto la sua domanda, sulla base
dell’articolo 41a, paragrafo 2, terzo comma, della BO.
18 Adito con ricorso proposto dal sig. Maschek avverso tale decisione, il Verwaltungsgericht
Wien (tribunale amministrativo di Vienna) esprime, in primo luogo, dei dubbi in merito alla
compatibilità dell’articolo 41a, paragrafo 2, della BO con l’articolo 7, paragrafo 2, della
direttiva 2003/88.
19 Infatti, l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO priverebbe il dipendente «responsabile per non
aver usufruito di tutte le proprie ferie annuali» del diritto a percepire un’indennità finanziaria
per ferie annuali retribuite non godute, in particolare, se è collocato a riposo sul fondamento
dell’articolo 115i, paragrafo 1, della DO, come nella controversia di cui al procedimento
principale.
20 Pertanto, il giudice del rinvio ritiene, tenuto conto di una situazione come quella di cui al
procedimento principale, che l’articolo 41a, paragrafo 2, della BO possa essere contrario alla
giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 7 della direttiva 2003/88, in quanto il
dipendente pubblico che sia stato collocato a riposo su sua richiesta è privato del diritto
all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, anche qualora, poco prima del
suo pensionamento, tale dipendente pubblico fosse malato e abbia presentato un certificato
medico al riguardo.
21 In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulle condizioni alle quali è subordinata la
concessione dell’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute a un lavoratore
che, come nel procedimento principale, non abbia potuto, a causa di una malattia, usufruire
delle proprie ferie annuali retribuite prima della fine del suo rapporto di lavoro. Esso ritiene,
in particolare, che la concessione di tale indennità dovrebbe essere subordinata al fatto che un
simile lavoratore debba informare il proprio datore di lavoro della sua malattia in tempo utile
e fornirgli un certificato medico che giustifichi quest’ultima.
22 In terzo luogo, qualora la Corte giudichi che l’articolo 41a, paragrafi 1 e 2, della BO è
contrario al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio si chiede se la normativa nazionale, in
applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2003/88, debba prevedere a favore dei lavoratori
esclusi dal beneficio dell’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute delle
modalità di esercizio del diritto in questione più favorevoli a quelle previste dalla
summenzionata direttiva, in particolare per quanto riguarda l’importo dell’indennità che deve
essere concessa a detti lavoratori.
23 Alla luce di quanto sopra, il Verwaltungsgericht Wien (tribunale amministrativo di Vienna)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE una disposizione
nazionale, come quella di cui all’articolo 41a, paragrafo 2, [della BO], che in linea di
principio non riconosce alcun diritto all’indennità [finanziaria per le ferie annuali
retribuite non godute] ai sensi di detto articolo 7 della direttiva 2003/88 ad un lavoratore
che, su propria richiesta, ponga fine al rapporto di lavoro in un determinato momento.
In caso di risposta negativa, [se sia compatibile con l’articolo 7 della direttiva 2003/88]
una disposizione nazionale in base alla quale il lavoratore che ponga fine su propria
richiesta a un rapporto di lavoro deve compiere ogni sforzo al fine di usufruire delle
ferie non ancora godute prima della cessazione del suddetto rapporto e secondo cui, in
caso di conclusione del rapporto di lavoro su richiesta del lavoratore, a questi spetta il
diritto all’[indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute] solo quando lo
stesso, anche richiedendo di beneficiare delle ferie a decorrere dalla data della domanda
di cessazione del rapporto stesso, non sarebbe stato in grado di usufruire di ferie nella
misura corrispondente a quella su cui si fonda la domanda di indennità.