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A partire dal 1° gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke
rinuncia ai servizi del sig. Maschek, il quale manterrà il proprio stipendio».
13 La seconda convenzione, conclusa il 21 luglio 2011, che si sostituisce alla prima, è redatta
come segue:
«1. Osservazioni generali
I firmatari della presente convenzione concordano che i servizi del sig. Maschek nelle
funzioni di capo unità non possano più essere utilizzati oltre il periodo precisato di seguito.
Tenuto conto del pensionamento del sig. Maschek previsto il 1° luglio 2012, la città di Vienna
ha con lui concordato le disposizioni seguenti:
2. Domanda di pensionamento in data 1° luglio 2012
Il sig. Maschek presenterà una domanda scritta di pensionamento a decorrere dal 1° luglio
2012. La decisione di collocamento a riposo del sig. Maschek gli sarà quindi rilasciata
personalmente (...). Il sig. Maschek dichiara per iscritto di non proporre ricorso avverso tale
decisione.
3. Funzioni di capo unità
Il sig. Maschek ha esercitato le funzioni di capo unità fino al 31 dicembre 2010. È stato
svincolato da tale funzione a decorrere dal 1° gennaio 2011.
4. Rinuncia alla prestazione del servizio
A partire dal 1° gennaio 2011, la Magistratsdirektion-Personalstelle Wiener Stadtwerke, di
concerto con la Wiener Linien GmbH & Co KG, rinuncia ai servizi del sig. Maschek, che
manterrà il proprio stipendio (...).
(...)
7. Condizione sospensiva
La presente convenzione è sottoposta alla condizione sospensiva che la dichiarazione di
rinuncia del 21 luglio 2011 sia pienamente produttiva di effetti giuridici e che il sig. Maschek
renda la dichiarazione, giuridicamente valida, di rinuncia a qualsiasi ricorso prevista
dall’articolo 2 della presente convenzione».
14 Al momento della conclusione della seconda convenzione, il sig. Maschek ha depositato
altresì una domanda di pensionamento. Il suo datore di lavoro ha di conseguenza adottato, il
21 luglio 2011, una decisione con cui il sig. Maschek è stato collocato a riposo a decorrere dal
1° luglio 2012, sul fondamento dell’articolo 115i, paragrafo 1, della DO. L’interessato si è
allora vincolato a rinunciare a qualsiasi ricorso avverso tale decisione.
15 Secondo il giudice del rinvio, risulta pertanto accertato, da un lato, che dal 15 novembre 2010
fino al 31 dicembre 2010, l’assenza del sig. Maschek dal suo luogo di lavoro era giustificata
per un congedo per malattia e, dall’altro, che dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, vale a
dire fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro per collocamento a riposo, il sig. Maschek
era tenuto a non presentarsi sul posto di lavoro a motivo dell’istruzione di servizio derivante
dall’applicazione della seconda convenzione.
16 Il sig. Maschek sostiene tuttavia di essersi ammalato poco prima del 30 giugno 2012. Ritiene,
pertanto, di aver diritto all’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute e ha
presentato domanda al riguardo al proprio datore di lavoro.