5.
In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore:
a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9;
b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un'organizzazione internazionale a norma degli
articoli da 44 a 49;
d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
e) l'inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione
dei flussi di dati dell'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell'ar
ticolo 58, paragrafo 1.
6.
In conformità del paragrafo 2 del presente articolo, l'inosservanza di un ordine da parte dell'autorità di controllo di
cui all'articolo 58, paragrafo 2, è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le
imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore.
7.
Fatti salvi i poteri correttivi delle autorità di controllo a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, ogni Stato membro
può prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad
autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro.
8.
L'esercizio da parte dell'autorità di controllo dei poteri attribuitile dal presente articolo è soggetto a garanzie
procedurali adeguate in conformità del diritto dell'Unione e degli Stati membri, inclusi il ricorso giurisdizionale effettivo
e il giusto processo.
9.
Se l'ordinamento giuridico dello Stato membro non prevede sanzioni amministrative pecuniarie, il presente
articolo può essere applicato in maniera tale che l'azione sanzionatoria sia avviata dall'autorità di controllo competente e
la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdizionali nazionali, garantendo nel contempo che i
mezzi di ricorso siano effettivi e abbiano effetto equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle
autorità di controllo. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate sono effettive, proporzionate e dissuasive. Tali Stati
membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate a norma del presente paragrafo al più tardi entro
25 maggio 2018 e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 84
Sanzioni
1.
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente regolamento in
particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative pecuniarie a norma dell'articolo 83, e adottano tutti
i provvedimenti necessari per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 al più tardi
entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
CAPO IX
Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento
Articolo 85
Trattamento e libertà d'espressione e di informazione
1.
Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto
alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica,
artistica o letteraria.
4.5.2016
L 119/83
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT