6.
Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità
giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2.
Articolo 83
Condizioni generali per inf liggere sanzioni amministrative pecuniarie
1.
Ogni autorità di controllo provvede affinché le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte ai sensi del presente
articolo in relazione alle violazioni del presente regolamento di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 siano in ogni singolo caso
effettive, proporzionate e dissuasive.
2.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono inflitte, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, in aggiunta
alle misure di cui all'articolo 58, paragrafo 2, lettere da a) a h) e j), o in luogo di tali misure. Al momento di decidere se
infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria e di fissare l'ammontare della stessa in ogni singolo caso si tiene
debito conto dei seguenti elementi:
a) la natura, la gravità e la durata della violazione tenendo in considerazione la natura, l'oggetto o a finalità del
trattamento in questione nonché il numero di interessati lesi dal danno e il livello del danno da essi subito;
b) il carattere doloso o colposo della violazione;
c) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito dagli
interessati;
d) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle misure
tecniche e organizzative da essi messe in atto ai sensi degli articoli 25 e 32;
e) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento;
f) il grado di cooperazione con l'autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili
effetti negativi;
g) le categorie di dati personali interessate dalla violazione;
h) la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, in particolare se e in che misura il
titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha notificato la violazione;
i) qualora siano stati precedentemente disposti provvedimenti di cui all'articolo 58, paragrafo 2, nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in questione relativamente allo stesso oggetto, il rispetto di
tali provvedimenti;
j) l'adesione ai codici di condotta approvati ai sensi dell'articolo 40 o ai meccanismi di certificazione approvati ai sensi
dell'articolo 42; e
k) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari
conseguiti o le perdite evitate, direttamente o indirettamente, quale conseguenza della violazione.
3.
Se, in relazione allo stesso trattamento o a trattamenti collegati, un titolare del trattamento o un responsabile del
trattamento viola, con dolo o colpa, varie disposizioni del presente regolamento, l'importo totale della sanzione ammini
strativa pecuniaria non supera l'importo specificato per la violazione più grave.
4.
In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative
pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio
precedente, se superiore:
a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42
e 43;
b) gli obblighi dell'organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
c) gli obblighi dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 41, paragrafo 4;
4.5.2016
L 119/82
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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