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2.
Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati
membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del
trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni interna­
zionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento
dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di
informazione.
3.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica
senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 86
Trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali
I dati personali contenuti in documenti ufficiali in possesso di un'autorità pubblica o di un organismo pubblico o
privato per l'esecuzione di un compito svolto nell'interesse pubblico possono essere comunicati da tale autorità o
organismo conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico
sono soggetti, al fine di conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il diritto alla protezione dei dati
personali ai sensi del presente regolamento.
Articolo 87
Trattamento del numero di identificazione nazionale
Gli Stati membri possono precisare ulteriormente le condizioni specifiche per il trattamento di un numero di identifi­
cazione nazionale o di qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale. In tal caso, il numero di identificazione
nazionale o qualsiasi altro mezzo d'identificazione d'uso generale sono utilizzati soltanto in presenza di garanzie
adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato conformemente al presente regolamento.
Articolo 88
Trattamento dei dati nell'ambito dei rapporti di lavoro
1.
Gli Stati membri possono prevedere, con legge o tramite contratti collettivi, norme più specifiche per assicurare la
protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti
di lavoro, in particolare per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli
obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro, parità e
diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, protezione della proprietà del datore di lavoro o del cliente e
ai fini dell'esercizio e del godimento, individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per
finalità di cessazione del rapporto di lavoro.
2.
Tali norme includono misure appropriate e specifiche a salvaguardia della dignità umana, degli interessi legittimi e
dei diritti fondamentali degli interessati, in particolare per quanto riguarda la trasparenza del trattamento, il trasferimento
di dati personali nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attività economica
comune e i sistemi di monitoraggio sul posto di lavoro.
3.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 1 entro
25 maggio 2018 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
Articolo 89
Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici
1.
Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è
soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali
garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il
4.5.2016
L 119/84
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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