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Articolo 80
Rappresentanza degli interessati
1.
L'interessato ha il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di
lucro, che siano debitamente costituiti secondo il diritto di uno Stato membro, i cui obiettivi statutari siano di pubblico
interesse e che siano attivi nel settore della protezione dei diritti e delle libertà degli interessati con riguardo alla
protezione dei dati personali, di proporre il reclamo per suo conto e di esercitare per suo conto i diritti di cui agli
articoli 77, 78 e 79 nonché, se previsto dal diritto degli Stati membri, il diritto di ottenere il risarcimento di cui
all'articolo 82.
2.
Gli Stati membri possono prevedere che un organismo, organizzazione o associazione di cui al paragrafo 1 del
presente articolo, indipendentemente dal mandato conferito dall'interessato, abbia il diritto di proporre, in tale Stato
membro, un reclamo all'autorità di controllo competente, e di esercitare i diritti di cui agli articoli 78 e 79, qualora
ritenga che i diritti di cui un interessato gode a norma del presente regolamento siano stati violati in seguito al
trattamento.
Articolo 81
Sospensione delle azioni
1.
L'autorità giurisdizionale competente di uno Stato membro che venga a conoscenza di azioni riguardanti lo stesso
oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento
pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro, prende contatto con tale autorità giurisdizionale
nell'altro Stato membro per confermare l'esistenza delle azioni.
2.
Qualora azioni riguardanti lo stesso oggetto relativamente al trattamento dello stesso titolare del trattamento o
dello stesso responsabile del trattamento siano pendenti presso un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,
qualunque autorità giurisdizionale competente successivamente adita può sospendere le azioni.
3.
Se tali azioni sono pendenti in primo grado, qualunque autorità giurisdizionale successivamente adita può
parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l'autorità giurisdizionale
adita per prima sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei
procedimenti.
Articolo 82
Diritto al risarcimento e responsabilità
1.
Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il
diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento.
2.
Un titolare del trattamento coinvolto nel trattamento risponde per il danno cagionato dal suo trattamento che violi
il presente regolamento. Un responsabile del trattamento risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha
adempiuto gli obblighi del presente regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o ha agito in
modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del titolare del trattamento.
3.
Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è esonerato dalla responsabilità, a norma del
paragrafo 2 se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile.
4.
Qualora più titolari del trattamento o responsabili del trattamento oppure entrambi il titolare del trattamento e il
responsabile del trattamento siano coinvolti nello stesso trattamento e siano, ai sensi dei paragrafi 2 e 3, responsabili
dell'eventuale danno causato dal trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento è responsabile
in solido per l'intero ammontare del danno, al fine di garantire il risarcimento effettivo dell'interessato.
5.
Qualora un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento abbia pagato, conformemente al paragrafo 4,
l'intero risarcimento del danno, tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento ha il diritto di reclamare dagli
altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento la parte del risarcimento
corrispondente alla loro parte di responsabilità per il danno conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2.
4.5.2016
L 119/81
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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