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2.
L'accesso ai documenti trasmessi ai membri del comitato, agli esperti e ai rappresentanti di terzi è disciplinato dal
regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
).
CAPO VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni
Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
1.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello
Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2.
L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo,
compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.
Articolo 78
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo
1.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale effettivo avverso una decisione giuridicamente vincolante dell'autorità di controllo
che la riguarda.
2.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascun interessato ha il diritto di proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo qualora l'autorità di controllo che sia competente ai sensi degli articoli 55 e 56 non tratti
un reclamo o non lo informi entro tre mesi dello stato o dell'esito del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 77.
3.
Le azioni nei confronti dell'autorità di controllo sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato
membro in cui l'autorità di controllo è stabilita.
4.
Qualora siano promosse azioni avverso una decisione di un'autorità di controllo che era stata preceduta da un
parere o da una decisione del comitato nell'ambito del meccanismo di coerenza, l'autorità di controllo trasmette tale
parere o decisione all'autorità giurisdizionale.
Articolo 79
Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del
responsabile del trattamento
1.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo
a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale
effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un
trattamento.
2.
Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle
autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno
stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro
in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia
un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri.
4.5.2016
L 119/80
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).