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Articolo 74
Compiti del presidente
1.
Il presidente ha il compito di:
a) convocare le riunioni del comitato e stabilirne l'ordine del giorno;
b) notificare le decisioni adottate dal comitato a norma dell'articolo 65 all'autoritā di controllo capofila e alle autoritā di
controllo interessate;
c) assicurare l'esecuzione tempestiva dei compiti del comitato, in particolare in relazione al meccanismo di coerenza di
cui all'articolo 63.
2.
Il comitato europeo stabilisce nel proprio regolamento interno la ripartizione dei compiti tra presidente e vicepre­
sidenti.
Articolo 75
Segreteria
1.
Il comitato dispone di una segreteria messa a disposizione dal garante europeo della protezione dei dati.
2.
La segreteria svolge i propri compiti seguendo esclusivamente le istruzioni del presidente del comitato.
3.
Il personale del garante europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al
comitato dal presente regolamento č soggetto a linee gerarchiche separate rispetto al personale coinvolto nello
svolgimento dei compiti attribuiti al garante europeo della protezione dei dati.
4.
Se del caso, il comitato e il garante europeo della protezione dei dati stabiliscono e pubblicano un protocollo
d'intesa che attua il presente articolo, stabilisce i termini della loro cooperazione e si applica al personale del garante
europeo della protezione dei dati coinvolto nell'assolvimento dei compiti attribuiti al comitato dal presente regolamento.
5.
La segreteria presta assistenza in materia di analisi, amministrativa e logistica al comitato.
6.
La segreteria č incaricata in particolare:
a) della gestione ordinaria del comitato;
b) della comunicazione tra i membri del comitato, il suo presidente e la Commissione;
c) della comunicazione con le altre istituzioni e il pubblico;
d) dell'uso di mezzi elettronici per la comunicazione interna ed esterna;
e) della traduzione delle informazioni rilevanti;
f) della preparazione delle riunioni del comitato e del relativo seguito;
g) della preparazione, redazione e pubblicazione dei pareri, delle decisioni sulla composizione delle controversie tra le
autoritā di controllo e di altri testi adottati dal comitato.
Articolo 76
Riservatezza
1.
Se il comitato europeo lo ritiene necessario, le sue deliberazioni hanno carattere riservato, come previsto dal suo
regolamento interno.
4.5.2016
L 119/79
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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