t) emette pareri sui progetti di decisione delle autorità di controllo conformemente al meccanismo di coerenza di cui
all'articolo 64, paragrafo 1, e sulle questioni presentate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2, ed emette
decisioni vincolanti ai sensi dell'articolo 65, anche nei casi di cui all'articolo 66;
u) promuove la cooperazione e l'effettivo scambio di informazioni e prassi tra le autorità di controllo a livello bilaterale
e multilaterale;
v) promuove programmi comuni di formazione e facilita lo scambio di personale tra le autorità di controllo e, se del
caso, con le autorità di controllo di paesi terzi o di organizzazioni internazionali;
w) promuove lo scambio di conoscenze e documentazione sulla legislazione e sulle prassi in materia di protezione dei
dati tra autorità di controllo di tutto il mondo;
x) emette pareri sui codici di condotta redatti a livello di Unione a norma dell'articolo 40, paragrafo 9; e
y) tiene un registro elettronico, accessibile al pubblico, delle decisioni adottate dalle autorità di controllo e dalle autorità
giurisdizionali su questioni trattate nell'ambito del meccanismo di coerenza.
2.
Qualora chieda consulenza al comitato, la Commissione può indicare un termine, tenuto conto dell'urgenza della
questione.
3.
Il comitato trasmette pareri, linee guida, raccomandazioni e migliori prassi alla Commissione e al comitato di cui
all'articolo 93, e li pubblica.
4.
Se del caso, il comitato consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di esprimere commenti entro un
termine ragionevole. Fatto salvo l'articolo 76, il comitato rende pubblici i risultati della procedura di consultazione.
Articolo 71
Relazioni
1.
Il comitato redige una relazione annuale sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
nell'Unione e, se del caso, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali. La relazione è pubblicata ed è trasmessa al
Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.
2.
La relazione annuale include la valutazione dell'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori
prassi di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera l), nonché delle decisioni vincolanti di cui all'articolo 65.
Articolo 72
Procedura
1.
Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal presente
regolamento.
2.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri e
stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Articolo 73
Presidente
1.
Il comitato elegge un presidente e due vicepresidenti tra i suoi membri a maggioranza semplice.
2.
Il presidente e i vicepresidenti hanno un mandato di cinque anni, rinnovabile una volta.
4.5.2016
L 119/78
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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