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b) fornisce consulenza alla Commissione in merito a qualsiasi questione relativa alla protezione dei dati personali
nell'Unione, comprese eventuali proposte di modifica del presente regolamento;
c) fornisce consulenza alla Commissione sul formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del
trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa;
d) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi in materia di procedure per la cancellazione di link, copie o
riproduzioni di dati personali dai servizi di comunicazione accessibili al pubblico di cui all'articolo 17, paragrafo 2;
e) esamina, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri o della Commissione, qualsiasi questione relativa
all'applicazione del presente regolamento e pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi al fine di
promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento;
f) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori pratiche conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
specificare ulteriormente i criteri e le condizioni delle decisioni basate sulla profilazione ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 2;
g) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
accertare la violazione di dati personali e determinare l'ingiustificato ritardo di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, e
le circostanze particolari in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento è tenuto a notificare la
violazione dei dati personali;
h) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, relative
alle circostanze in cui una violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le
libertà delle persone fisiche di cui all'articolo 34, paragrafo 1;
i) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine
di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali basati sulle norme vincolanti
d'impresa applicate, rispettivamente, dai titolari del trattamento e dai responsabili del trattamento, nonché gli
ulteriori requisiti per assicurare la protezione dei dati personali degli interessati di cui all'articolo 47;
j) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, al fine
di specificare ulteriormente i criteri e i requisiti dei trasferimenti di dati personali sulla base dell'articolo 49,
paragrafo 1;
k) elabora per le autorità di controllo linee guida riguardanti l'applicazione delle misure di cui all'articolo 58,
paragrafi 1, 2 e 3, e la previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 83;
l) valuta l'applicazione pratica delle linee guida, raccomandazioni e migliori prassi di cui alle lettere e) e f);
m) pubblica linee guida, raccomandazioni e migliori prassi conformemente alla lettera e) del presente paragrafo, per
stabilire procedure comuni per le segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni del presente regolamento ai
sensi dell'articolo 54, paragrafo 2;
n) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta e l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati
nonché di sigilli e marchi di protezione dei dati ai sensi degli articoli 40 e 42;
o) effettua l'accreditamento di organismi di certificazione e il suo riesame periodico a norma dell'articolo 43 e tiene un
registro pubblico di organismi accreditati a norma dell'articolo 43, paragrafo 6, e dei titolari o responsabili del
trattamento accreditati, stabiliti in paesi terzi a norma dell'articolo 42, paragrafo 7;
p) specifica i requisiti di cui all'articolo 43, paragrafo 3, ai fini dell'accreditamento degli organismi di certificazione ai
sensi dell'articolo 42;
q) fornisce alla Commissione un parere in merito ai requisiti di certificazione di cui all'articolo 43, paragrafo 8;
r) fornisce alla Commissione un parere in merito alle icone di cui all'articolo 12, paragrafo 7;
s) fornisce alla Commissione un parere per valutare l'adeguatezza del livello di protezione in un paese terzo o in
un'organizzazione internazionale, così come per valutare se il paese terzo, il territorio o uno o più settori specifici
all'interno di tale paese terzo, o l'organizzazione internazionale non assicurino più un livello adeguato di protezione.
A tal fine, la Commissione fornisce al comitato tutta la documentazione necessaria, inclusa la corrispondenza con il
governo del paese terzo, con riguardo a tale paese terzo, territorio o settore specifico, o con l'organizzazione interna­
zionale;
4.5.2016
L 119/77
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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