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Articolo 67
Scambio di informazioni
La Commissione può adottare atti di esecuzione di portata generale per specificare le modalità per lo scambio di
informazioni per via elettronica tra autorità di controllo e tra le autorità di controllo e il comitato, in particolare il
modulo standard di cui all'articolo 64.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
Sez i one 3
Comi t a to europeo per l a protez ione de i da t i
Articolo 68
Comitato europeo per la protezione dei dati
1.
Il comitato europeo per la protezione dei dati («comitato») è istituito quale organismo dell'Unione ed è dotato di
personalità giuridica.
2.
Il comitato è rappresentato dal suo presidente.
3.
Il comitato è composto dalla figura di vertice di un'autorità di controllo per ciascuno Stato membro e dal garante
europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti.
4.
Qualora, in uno Stato membro, più autorità di controllo siano incaricate di sorvegliare l'applicazione delle
disposizioni del presente regolamento, è designato un rappresentante comune conformemente al diritto di tale Stato
membro.
5.
La Commissione ha il diritto di partecipare alle attività e alle riunioni del comitato senza diritto di voto. La
Commissione designa un rappresentante. Il presidente del comitato comunica alla Commissione le attività del comitato.
6.
Nei casi di cui all'articolo 65, il garante europeo della protezione dei dati ha diritto di voto solo per decisioni che
riguardano principi e norme applicabili a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione che corrispondono nella
sostanza a quelli del presente regolamento.
Articolo 69
Indipendenza
1.
Nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri ai sensi degli articoli 70 e 71, il comitato opera con
indipendenza.
2.
Fatte salve le richieste della Commissione di cui all'articolo 70, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 2,
nell'esecuzione dei suoi compiti o nell'esercizio dei suoi poteri il comitato non sollecita né accetta istruzioni da alcuno.
Articolo 70
Compiti del comitato
1.
Il comitato garantisce l'applicazione coerente del presente regolamento. A tal fine, il comitato, di propria iniziativa
o, se del caso, su richiesta della Commissione, in particolare:
a) sorveglia il presente regolamento e ne assicura l'applicazione corretta nei casi previsti agli articoli 64 e 65 fatti salvi i
compiti delle autorità nazionali di controllo;
4.5.2016
L 119/76
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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