Pagina 1138 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

b) se vi sono opinioni contrastanti in merito alla competenza delle autorità di controllo interessate per lo stabilimento
principale;
c) se un'autorità di controllo competente non richiede il parere del comitato nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 1,
o non si conforma al parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64. In tal caso qualsiasi autorità di controllo
interessata o la Commissione può comunicare la questione al comitato.
2.
La decisione di cui al paragrafo 1 è adottata entro un mese dal deferimento della questione da parte di una
maggioranza di due terzi dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di un mese, in considerazione
della complessità della questione. La decisione di cui al paragrafo 1 è motivata e trasmessa all'autorità di controllo
capofila e a tutte le autorità di controllo interessate ed è per esse vincolante.
3.
Qualora non sia stato in grado di adottare una decisione entro i termini di cui al paragrafo 2, il comitato adotta la
sua decisione entro due settimane dalla scadenza del secondo mese di cui al paragrafo 2, a maggioranza semplice dei
membri del comitato. In caso di parità di voti dei membri del comitato, prevale il voto del presidente.
4.
Le autorità di controllo interessate non adottano una decisione sulla questione sottoposta al comitato a norma del
paragrafo 1 entro i termini di cui ai paragrafi 2 e 3.
5.
Il presidente del comitato notifica senza ingiustificato ritardo alle autorità di controllo interessate la decisione di
cui al paragrafo 1 e ne informa la Commissione. La decisione è pubblicata senza ritardo sul sito web del comitato dopo
che l'autorità di controllo ha notificato la decisione definitiva di cui al paragrafo 6.
6.
L'autorità di controllo capofila o, se del caso, l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo adotta la sua
decisione definitiva in base alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo senza ingiustificato ritardo e al più
tardi entro un mese dalla notifica della decisione da parte del comitato. L'autorità di controllo capofila o, se del caso,
l'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo, informa il comitato circa la data in cui la decisione definitiva è
notificata rispettivamente al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento e all'interessato. La decisione
definitiva delle autorità di controllo interessate è adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9. La decisione finale
fa riferimento alla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e precisa che la decisione di cui a tale paragrafo
sarà pubblicata sul sito web del comitato conformemente al paragrafo 5 del presente articolo. La decisione finale deve
accludere la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 66
Procedura d'urgenza
1.
In circostanze eccezionali, qualora ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati,
un'autorità di controllo interessata può, in deroga al meccanismo di coerenza di cui agli articoli 63, 64 e 65, o alla
procedura di cui all'articolo 60, adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel
proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi. L'autorità di controllo comunica
senza ritardo tali misure e la motivazione della loro adozione alle altre autorità di controllo interessate, al comitato e alla
Commissione.
2.
Qualora abbia adottato una misura ai sensi del paragrafo 1 e ritenga che urga adottare misure definitive, l'autorità
di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza del comitato, motivando tale
richiesta.
3.
Qualsiasi autorità di controllo può chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza, a seconda
dei casi, del comitato qualora un'autorità di controllo competente non abbia adottato misure adeguate in una situazione
in cui urge intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati, motivando la richiesta di tale parere o
decisione, in particolare l'urgenza dell'intervento.
4.
In deroga all'articolo 64, paragrafo 3, e all'articolo 65, paragrafo 2, il parere d'urgenza o la decisione vincolante
d'urgenza di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sono adottati entro due settimane a maggioranza semplice dei
membri del comitato.
4.5.2016
L 119/75
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT