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c) è finalizzata ad approvare i criteri per l'accreditamento di un organismo ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, o di un
organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3;
d) è finalizzata a determinare clausole tipo di protezione dei dati di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d), e
all'articolo 28, paragrafo 8;
e) è finalizzata ad autorizzare clausole contrattuali di cui all'articolo 46, paragrafo
3
, lettera a); oppure
f) è finalizzata ad approvare norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47.
2.
Qualsiasi autorità di controllo, il presidente del comitato o la Commissione può richiedere che le questioni di
applicazione generale o che producono effetti in più di uno Stato membro siano esaminate dal comitato al fine di
ottenere un parere, in particolare se un'autorità di controllo competente non si conforma agli obblighi relativi all'assi­
stenza reciproca ai sensi dell'articolo 61 o alle operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62.
3.
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, il comitato emette un parere sulla questione che gli è stata presentata, purché non
abbia già emesso un parere sulla medesima questione. Tale parere è adottato entro un termine di otto settimane a
maggioranza semplice dei membri del comitato. Tale termine può essere prorogato di sei settimane, tenendo conto della
complessità della questione. Per quanto riguarda il progetto di decisione di cui al paragrafo 1 trasmesso ai membri del
comitato conformemente al paragrafo 5, il membro che non abbia sollevato obiezioni entro un termine ragionevole
indicato dal presidente è considerato assentire al progetto di decisione.
4.
Senza ingiustificato ritardo, le autorità di controllo e la Commissione comunicano per via elettronica, usando un
modulo standard, al comitato tutte le informazioni utili, in particolare, a seconda del caso, una sintesi dei fatti, il
progetto di decisione, i motivi che rendono necessaria l'attuazione di tale misura e i pareri delle altre autorità di
controllo interessate.
5.
Il presidente del comitato informa, senza ingiustificato ritardo, con mezzi elettronici:
a) i membri del comitato e la Commissione di tutte le informazioni utili che sono state comunicate al comitato con
modulo standard. Se necessario, il segretariato del comitato fornisce una traduzione delle informazioni utili; e
b) l'autorità di controllo di cui, secondo i casi, ai paragrafi 1 e 2, e la Commissione in merito al parere, che rende
pubblico.
6.
L'autorità di controllo competente si astiene dall'adottare il suo progetto di decisione di cui al paragrafo 1 entro il
termine di cui al paragrafo 3.
7.
L'autorità di controllo di cui al paragrafo 1 tiene nella massima considerazione il parere del comitato e, entro due
settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica, usando un modulo standard, al presidente del
comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione e, se del caso, il progetto di decisione modificato.
8.
Se entro il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo l'autorità di controllo interessata informa il presidente
del comitato, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte,
si applica l'articolo 65, paragrafo 1.
Articolo 65
Composizione delle controversie da parte del comitato
1.
Al fine di assicurare l'applicazione corretta e coerente del presente regolamento nei singoli casi, il comitato adotta
una decisione vincolante nei seguenti casi:
a) se, in un caso di cui all'articolo 60, paragrafo 4, un'autorità di controllo interessata ha sollevato un'obiezione
pertinente e motivata a un progetto di decisione dell'autorità capofila o l'autorità capofila ha rigettato tale obiezione
in quanto non pertinente o non motivata. La decisione vincolante riguarda tutte le questioni oggetto dell'obiezione
pertinente e motivata, in particolare se sussista una violazione del presente regolamento;
4.5.2016
L 119/74
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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