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2.
Qualora il titolare del trattamento o responsabile del trattamento abbia stabilimenti in vari Stati membri o qualora
esista la probabilità che il trattamento abbia su un numero significativo di interessati in più di uno Stato membro un
impatto negativo sostanziale, un'autorità di controllo di ogni Stato membro in questione ha il diritto di partecipare alle
operazioni congiunte. L'autorità di controllo che è competente conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, o
all'articolo 56 paragrafo 4, invita l'autorità di controllo di ogni Stato membro interessato a partecipare all'operazione
congiunta in questione e risponde senza ritardo alle richieste di partecipazione delle autorità di controllo.
3.
Un'autorità di controllo può, in conformità del diritto degli Stati membri e con l'autorizzazione dell'autorità di
controllo ospitata, conferire poteri, anche d'indagine, ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata che
partecipano alle operazioni congiunte o consentire ai membri o al personale dell'autorità di controllo ospitata, nella
misura in cui il diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospite lo permette, di esercitare i loro poteri
d'indagine in conformità del diritto dello Stato membro dell'autorità di controllo ospitata. Tali poteri d'indagine possono
essere esercitati unicamente sotto il controllo e in presenza di membri o personale dell'autorità di controllo ospite. I
membri o il personale dell'autorità di controllo ospitata sono soggetti al diritto dello Stato membro dell'autorità di
controllo ospite.
4.
Qualora, in conformità del paragrafo 1, il personale di un'autorità di controllo ospitata operi in un altro Stato
membro, lo Stato membro dell'autorità di controllo ospite si assume la responsabilità del suo operato, compreso
l'obbligo di risarcimento, per i danni causati da detto personale nel corso delle operazioni, conformemente al diritto
dello Stato membro nel cui territorio esso opera.
5.
Lo Stato membro nel cui territorio sono stati causati i danni risarcisce tali danni alle condizioni applicabili ai danni
causati dal proprio personale. Lo Stato membro dell'autorità di controllo ospitata il cui personale ha causato danni a
terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a tale altro Stato membro importi corrisposti agli
aventi diritto per conto di detti terzi.
6.
Fatto salvo l'esercizio dei suoi diritti nei confronti di terzi e fatta eccezione per il paragrafo 5, ciascuno Stato
membro rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere a un altro Stato membro il risarcimento dei danni di cui al
paragrafo 4.
7.
Qualora sia prevista un'operazione congiunta e un'autorità di controllo non si conformi entro un mese all'obbligo
di cui al paragrafo 2, seconda frase, del presente articolo, le altre autorità di controllo possono adottare misure
provvisorie nel territorio del loro Stato membro ai sensi dell'articolo 55. Si considera, in tal caso, che urga intervenire ai
sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che siano necessari un parere o una decisione vincolante d'urgenza da parte del
comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.
Sez i one 2
Coerenza
Articolo 63
Meccanismo di coerenza
Al fine di contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione, le autorità di controllo
cooperano tra loro e, se del caso, con la Commissione mediante il meccanismo di coerenza stabilito nella presente
sezione.
Articolo 64
Parere del comitato europeo per la protezione dei dati
1.
Il comitato emette un parere ove un'autorità di controllo competente intenda adottare una delle misure in
appresso. A tal fine, l'autorità di controllo competente comunica il progetto di decisione al comitato, quando la
decisione:
a) è finalizzata a stabilire un elenco di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei
dati ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4;
b) riguarda una questione di cui all'articolo 40, paragrafo 7, relativa alla conformità al presente regolamento di un
progetto di codice di condotta o una modifica o proroga di un codice di condotta;
4.5.2016
L 119/73
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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