Pagina 1135 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

11.
Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga
intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.
12.
L'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si scambiano reciprocamente con mezzi
elettronici, usando un modulo standard, le informazioni richieste a norma del presente articolo.
Articolo 61
Assistenza reciproca
1.
Le autorità di controllo si scambiano le informazioni utili e si prestano assistenza reciproca al fine di attuare e
applicare il presente regolamento in maniera coerente, e mettono in atto misure per cooperare efficacemente tra loro.
L'assistenza reciproca comprende, in particolare, le richieste di informazioni e le misure di controllo, quali le richieste di
autorizzazioni e consultazioni preventive e le richieste di effettuare ispezioni e indagini.
2.
Ogni autorità di controllo adotta tutte le misure opportune necessarie per dare seguito alle richieste delle altre
autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tali misure
possono consistere, in particolare, nella trasmissione di informazioni utili sullo svolgimento di un'indagine.
3.
La richiesta di assistenza contiene tutte le informazioni necessarie, compresi lo scopo e i motivi della richiesta. Le
informazioni scambiate sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
4.
L'autorità di controllo richiesta non deve rifiutare di dare seguito alla richiesta, salvo che:
a) non sia competente per trattare l'oggetto della richiesta o per le misure cui deve dare esecuzione; o
b) l'accoglimento della richiesta violi le disposizioni del presente regolamento o il diritto dell'Unione o dello Stato
membro cui è soggetta l'autorità di controllo che riceve la richiesta.
5.
L'autorità di controllo richiesta informa l'autorità di controllo richiedente dell'esito o, a seconda dei casi, dei
progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta. L'autorità di controllo richiesta deve fornire le motivazioni
del rigetto della richiesta.
6.
Di norma, le autorità di controllo richieste forniscono con mezzi elettronici, usando un modulo standard, le
informazioni richieste da altre autorità di controllo.
7.
Le autorità di controllo richieste non impongono alcuna spesa per le misure da loro adottate a seguito di una
richiesta di assistenza reciproca. Le autorità di controllo possono concordare disposizioni di indennizzo reciproco per
spese specifiche risultanti dalla prestazione di assistenza reciproca in circostanze eccezionali.
8.
Qualora l'autorità di controllo non fornisca le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, entro un
mese dal ricevimento della richiesta di un'altra autorità di controllo, l'autorità di controllo richiedente pụ adottare
misure provvisorie nel territorio del suo Stato membro ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1. Si considera, in tal caso, che
urga intervenire ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, e che sia necessaria una decisione vincolante d'urgenza da parte del
comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2.
9.
La Commissione pụ, mediante atti di esecuzione, specificare il formato e le procedure per l'assistenza reciproca di
cui al presente articolo e le modalità per lo scambio di informazioni con mezzi elettronici tra autorità di controllo e tra
le autorità di controllo e il comitato, in particolare il modulo standard di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti
di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 62
Operazioni congiunte delle autorità di controllo
1.
Se del caso, le autorità di controllo conducono operazioni congiunte, incluse indagini congiunte e misure di
contrasto congiunte, cui partecipano membri o personale di autorità di controllo di altri Stati membri.
4.5.2016
L 119/72
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT