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CAPO VII
Cooperazione e coerenza
Sez i one 1
Cooperaz ione
Articolo 60
Cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate
1.
L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate conformemente al presente
articolo nell'impegno per raggiungere un consenso. L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si
scambiano tutte le informazioni utili.
2.
L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di
fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 e può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in
particolare per lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
3.
L'autorità di controllo capofila comunica senza indugio le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di
controllo interessate. Trasmette senza indugio alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione per
ottenere il loro parere e tiene debitamente conto delle loro opinioni.
4.
Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e motivata al progetto di
decisione entro un termine di quattro settimane dopo essere stata consultata conformemente al paragrafo 3 del presente
articolo, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non
pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
5.
L'autorità di controllo capofila, qualora intenda dare seguito all'obiezione pertinente e motivata sollevata, trasmette
un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere. Tale progetto di
decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane.
6.
Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso
dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo
capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.
7.
L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento
unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di
controllo interessate e il comitato la decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.
L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.
8.
In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato
proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.
9.
Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di
un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della
questione. L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del
trattamento e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del
responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante, mentre l'autorità di
controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la
notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
10.
Dopo aver ricevuto la notifica della decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il
titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla
decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione. Il titolare del
trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di
controllo capofila, che ne informa le altre autorità di controllo interessate.
4.5.2016
L 119/71
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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