Pagina 1131 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

4.
Qualora l'autorità di controllo capofila decida di trattare il caso, si applica la procedura di cui all'articolo 60.
L'autorità di controllo che ha informato l'autorità di controllo capofila può presentare a quest'ultima un progetto di
decisione. L'autorità di controllo capofila tiene nella massima considerazione tale progetto nella predisposizione del
progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 3.
5.
Nel caso in cui l'autorità di controllo capofila decida di non trattarlo, l'autorità di controllo che ha informato
l'autorità di controllo capofila tratta il caso conformemente agli articoli 61 e 62.
6.
L'autorità di controllo capofila è l'unico interlocutore del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento
in merito al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare del trattamento o responsabile del trattamento.
Articolo 57
Compiti
1.
Fatti salvi gli altri compiti indicati nel presente regolamento, sul proprio territorio ogni autorità di controllo:
a) sorveglia e assicura l'applicazione del presente regolamento;
b) promuove la consapevolezza e favorisce la comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e
ai diritti in relazione al trattamento. Sono oggetto di particolare attenzione le attività destinate specificamente ai
minori;
c) fornisce consulenza, a norma del diritto degli Stati membri, al parlamento nazionale, al governo e ad altri organismi
e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative relative alla protezione dei diritti e delle libertà delle
persone fisiche con riguardo al trattamento;
d) promuove la consapevolezza dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento riguardo agli obblighi
imposti loro dal presente regolamento;
e) su richiesta, fornisce informazioni all'interessato in merito all'esercizio dei propri diritti derivanti dal presente
regolamento e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità di controllo di altri Stati membri;
f) tratta i reclami proposti da un interessato, o da un organismo, un'organizzazione o un'associazione ai sensi dell'ar­
ticolo 80, e svolge le indagini opportune sull'oggetto del reclamo e informa il reclamante dello stato e dell'esito delle
indagini entro un termine ragionevole, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con
un'altra autorità di controllo;
g) collabora, anche tramite scambi di informazioni, con le altre autorità di controllo e presta assistenza reciproca al fine
di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del presente regolamento;
h) svolge indagini sull'applicazione del presente regolamento, anche sulla base di informazioni ricevute da un'altra
autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica;
i) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in
particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le prassi commerciali;
j) adotta le clausole contrattuali tipo di cui all'articolo 28, paragrafo 8, e all'articolo 46, paragrafo 2, lettera d);
k) redige e tiene un elenco in relazione al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'ar­
ticolo 35, paragrafo 4;
l) offre consulenza sui trattamenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2;
m) incoraggia l'elaborazione di codici di condotta ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, e fornisce un parere su tali
codici di condotta e approva quelli che forniscono garanzie sufficienti, a norma dell'articolo 40, paragrafo 5;
n) incoraggia l'istituzione di meccanismi di certificazione della protezione dei dati nonché di sigilli e marchi di
protezione dei dati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, e approva i criteri di certificazione a norma dell'articolo 42,
paragrafo 5;
o) ove applicabile, effettua un riesame periodico delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
4.5.2016
L 119/68
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT