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b) le qualifiche e le condizioni di idoneità richieste per essere nominato membro di ogni autorità di controllo;
c) le norme e le procedure per la nomina del membro o dei membri di ogni autorità di controllo;
d) la durata del mandato del membro o dei membri di ogni autorità di controllo non inferiore a quattro anni, salvo per
le prime nomine dopo 24 maggio 2016, alcune delle quali possono avere una durata inferiore qualora ciò sia
necessario per tutelare l'indipendenza dell'autorità di controllo mediante una procedura di nomina scaglionata;
e) l'eventuale rinnovabilità e, in caso positivo, il numero di rinnovi del mandato del membro o dei membri di ogni
autorità di controllo;
f) le condizioni che disciplinano gli obblighi del membro o dei membri e del personale di ogni autorità di controllo, i
divieti relativi ad attività, professioni e benefici incompatibili con tali obblighi durante e dopo il mandato e le regole
che disciplinano la cessazione del rapporto di lavoro.
2.
Il membro o i membri e il personale di ogni autorità di controllo sono tenuti, in virtù del diritto dell'Unione o
degli Stati membri, al segreto professionale in merito alle informazioni riservate cui hanno avuto accesso nell'esecuzione
dei loro compiti o nell'esercizio dei loro poteri, sia durante che dopo il mandato. Per tutta la durata del loro mandato,
tale obbligo del segreto professionale si applica in particolare alle segnalazioni da parte di persone fisiche di violazioni
del presente regolamento.
Sez i one 2
Competenza , compi t i e poter i
Articolo 55
Competenza
1.
Ogni autorità di controllo è competente a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a
norma del presente regolamento nel territorio del rispettivo Stato membro.
2.
Se il trattamento è effettuato da autorità pubbliche o organismi privati che agiscono sulla base dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera c) o e), è competente l'autorità di controllo dello Stato membro interessato. In tal caso, non si
applica l'articolo 56.
3.
Le autorità di controllo non sono competenti per il controllo dei trattamenti effettuati dalle autorità giurisdizionali
nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 56
Competenza dell'autorità di controllo capofila
1.
Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e
del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i
trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento, secondo la
procedura di cui all'articolo 60.
2.
In deroga al paragrafo 1, ogni autorità di controllo è competente per la gestione dei reclami a essa proposti o di
eventuali violazioni del presente regolamento se l'oggetto riguarda unicamente uno stabilimento nel suo Stato membro o
incide in modo sostanziale sugli interessati unicamente nel suo Stato membro.
3.
Nei casi indicati al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità di controllo informa senza indugio l'autorità di
controllo capofila in merito alla questione. Entro un termine di tre settimane da quando è stata informata, l'autorità di
controllo capofila decide se intende o meno trattare il caso secondo la procedura di cui all'articolo 60, tenendo conto
dell'esistenza o meno di uno stabilimento del titolare del trattamento o responsabile del trattamento nello Stato membro
dell'autorità di controllo che l'ha informata.
4.5.2016
L 119/67
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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