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p) definisce e pubblica i criteri per l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi
dell'articolo 41 e di un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;
q) effettua l'accreditamento di un organismo per il controllo dei codici di condotta ai sensi dell'articolo 41 e di un
organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 43;
r) autorizza le clausole contrattuali e le altre disposizioni di cui all'articolo 46, paragrafo 3;
s) approva le norme vincolanti d'impresa ai sensi dell'articolo 47;
t) contribuisce alle attività del comitato;
u) tiene registri interni delle violazioni del presente regolamento e delle misure adottate in conformità dell'articolo 58,
paragrafo 2; e
v) svolge qualsiasi altro compito legato alla protezione dei dati personali.
2.
Ogni autorità di controllo agevola la proposizione di reclami di cui al paragrafo 1, lettera f), tramite misure quali
un modulo per la proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comuni­
cazione.
3.
Ogni autorità di controllo svolge i propri compiti senza spese né per l'interessato né, ove applicabile, per il
responsabile della protezione dei dati.
4.
Qualora le richieste siano manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il carattere ripetitivo, l'autorità
di controllo può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi o rifiutarsi di soddisfare la
richiesta. Incombe all'autorità di controllo dimostrare il carattere manifestamente infondato o eccessivo della richiesta.
Articolo 58
Poteri
1.
Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri di indagine seguenti:
a) ingiungere al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento e, ove applicabile, al rappresentante del titolare
del trattamento o del responsabile del trattamento, di fornirle ogni informazione di cui necessiti per l'esecuzione dei
suoi compiti;
b) condurre indagini sotto forma di attività di revisione sulla protezione dei dati;
c) effettuare un riesame delle certificazioni rilasciate in conformità dell'articolo 42, paragrafo 7;
d) notificare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento le presunte violazioni del presente regolamento;
e) ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento, l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le
informazioni necessarie per l'esecuzione dei suoi compiti; e
f) ottenere accesso a tutti i locali del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento, compresi tutti gli
strumenti e mezzi di trattamento dei dati, in conformità con il diritto dell'Unione o il diritto processuale degli Stati
membri.
2.
Ogni autorità di controllo ha tutti i poteri correttivi seguenti:
a) rivolgere avvertimenti al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento sul fatto che i trattamenti previsti
possono verosimilmente violare le disposizioni del presente regolamento;
b) rivolgere ammonimenti al titolare e del trattamento o al responsabile del trattamento ove i trattamenti abbiano
violato le disposizioni del presente regolamento;
c) ingiungere al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di soddisfare le richieste dell'interessato di
esercitare i diritti loro derivanti dal presente regolamento;
4.5.2016
L 119/69
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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