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Articolo 52
Indipendenza
1.
Ogni autorità di controllo agisce in piena indipendenza nell'adempimento dei propri compiti e nell'esercizio dei
propri poteri conformemente al presente regolamento.
2.
Nell'adempimento dei rispettivi compiti e nell'esercizio dei rispettivi poteri previsti dal presente regolamento, il
membro o i membri di ogni autorità di controllo non subiscono pressioni esterne, né dirette, né indirette, e non
sollecitano né accettano istruzioni da alcuno.
3.
Il membro o i membri dell'autorità di controllo si astengono da qualunque azione incompatibile con le loro
funzioni e per tutta la durata del mandato non possono esercitare alcuna altra attività incompatibile, remunerata o
meno.
4.
Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia dotata delle risorse umane, tecniche e
finanziarie, dei locali e delle infrastrutture necessari per l'effettivo adempimento dei suoi compiti e l'esercizio dei propri
poteri, compresi quelli nell'ambito dell'assistenza reciproca, della cooperazione e della partecipazione al comitato.
5.
Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo selezioni e disponga di proprio personale,
soggetto alla direzione esclusiva del membro o dei membri dell'autorità di controllo interessata.
6.
Ogni Stato membro provvede affinché ogni autorità di controllo sia soggetta a un controllo finanziario che non ne
pregiudichi l'indipendenza e disponga di bilanci annuali, separati e pubblici, che possono far parte del bilancio generale
statale o nazionale.
Articolo 53
Condizioni generali per i membri dell'autorità di controllo
1.
Gli Stati membri dispongono che ciascun membro delle rispettive autorità di controllo sia nominato attraverso una
procedura trasparente:
— dal rispettivo parlamento;
— dal rispettivo governo;
— dal rispettivo capo di Stato; oppure
— da un organismo indipendente incaricato della nomina a norma del diritto dello Stato membro.
2.
Ogni membro possiede le qualifiche, l'esperienza e le competenze, in particolare nel settore della protezione dei
dati personali, richieste per l'esercizio delle sue funzioni e dei suoi poteri.
3.
Il mandato dei membri cessa alla scadenza del termine o in caso di dimissioni volontarie o di provvedimento
d'ufficio, a norma del diritto dello Stato membro interessato.
4.
Un membro è rimosso solo in casi di colpa grave o se non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle
sue funzioni.
Articolo 54
Norme sull'istituzione dell'autorità di controllo
1.
Ogni Stato membro prevede con legge tutte le condizioni seguenti:
a) l'istituzione di ogni autorità di controllo;
4.5.2016
L 119/66
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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