3.
Il primo comma, lettere a), b) e c), e il secondo comma del paragrafo 1 non si applicano alle attività svolte dalle
autorità pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri.
4.
L'interesse pubblico di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), è riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal
diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.
5.
In mancanza di una decisione di adeguatezza, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può, per importanti
motivi di interesse pubblico, fissare espressamente limiti al trasferimento di categorie specifiche di dati verso un paese
terzo o un'organizzazione internazionale. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione.
6.
Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento attesta nel registro di cui all'articolo 30 la valutazione e
le garanzie adeguate di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo.
Articolo 50
Cooperazione internazionale per la protezione dei dati personali
In relazione ai paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, la Commissione e le autorità di controllo adottano misure
appropriate per:
a) sviluppare meccanismi di cooperazione internazionale per facilitare l'applicazione efficace della legislazione sulla
protezione dei dati personali;
b) prestare assistenza reciproca a livello internazionale nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati
personali, in particolare mediante notificazione, deferimento dei reclami, assistenza alle indagini e scambio di
informazioni, fatte salve garanzie adeguate per la protezione dei dati personali e gli altri diritti e libertà fondamentali;
c) coinvolgere le parti interessate pertinenti in discussioni e attività dirette a promuovere la cooperazione internazionale
nell'applicazione della legislazione sulla protezione dei dati personali;
d) promuovere lo scambio e la documentazione delle legislazioni e prassi in materia di protezione dei dati personali,
compresi i conflitti di giurisdizione con paesi terzi.
CAPO VI
Autorità di controllo indipendenti
Sez i one 1
Indipendenza
Articolo 51
Autorità di controllo
1.
Ogni Stato membro dispone che una o più autorità pubbliche indipendenti siano incaricate di sorvegliare l'appli
cazione del presente regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al
trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione (l'«autorità di controllo»).
2.
Ogni autorità di controllo contribuisce alla coerente applicazione del presente regolamento in tutta l'Unione. A tale
scopo, le autorità di controllo cooperano tra loro e con la Commissione, conformemente al capo VII.
3.
Qualora in uno Stato membro siano istituite più autorità di controllo, detto Stato membro designa l'autorità di
controllo che rappresenta tali autorità nel comitato e stabilisce il meccanismo in base al quale le altre autorità si
conformano alle norme relative al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63.
4.
Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del presente capo al più
tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.
4.5.2016
L 119/65
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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