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3.
La Commissione può specificare il formato e le procedure per lo scambio di informazioni tra titolari del
trattamento, responsabili del trattamento e autorità di controllo in merito alle norme vincolanti d'impresa ai sensi del
presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 93, paragrafo 2.
Articolo 48
Trasferimento o comunicazione non autorizzati dal diritto dell'Unione
Le sentenze di un'autorità giurisdizionale e le decisioni di un'autorità amministrativa di un paese terzo che dispongono il
trasferimento o la comunicazione di dati personali da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del
trattamento possono essere riconosciute o assumere qualsivoglia carattere esecutivo soltanto se basate su un accordo
internazionale in vigore tra il paese terzo richiedente e l'Unione o un suo Stato membro, ad esempio un trattato di
mutua assistenza giudiziaria, fatti salvi gli altri presupposti di trasferimento a norma del presente capo.
Articolo 49
Deroghe in specifiche situazioni
1.
In mancanza di una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 3, o di garanzie adeguate ai sensi
dell'articolo 46, comprese le norme vincolanti d'impresa, è ammesso il trasferimento o un complesso di trasferimenti di
dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale soltanto se si verifica una delle seguenti
condizioni:
a) l'interessato abbia esplicitamente acconsentito al trasferimento proposto, dopo essere stato informato dei possibili
rischi di siffatti trasferimenti per l'interessato, dovuti alla mancanza di una decisione di adeguatezza e di garanzie
adeguate;
b) il trasferimento sia necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento
ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
c) il trasferimento sia necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento
e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
d) il trasferimento sia necessario per importanti motivi di interesse pubblico;
e) il trasferimento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
f) il trasferimento sia necessario per tutelare gli interessi vitali dell'interessato o di altre persone, qualora l'interessato si
trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
g) il trasferimento sia effettuato a partire da un registro che, a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, mira a
fornire informazioni al pubblico e può esser consultato tanto dal pubblico in generale quanto da chiunque sia in
grado di dimostrare un legittimo interesse, solo a condizione che sussistano i requisiti per la consultazione previsti
dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
Se non è possibile basare il trasferimento su una disposizione dell'articolo 45 o 46, comprese le disposizioni sulle norme
vincolanti d'impresa, e nessuna delle deroghe in specifiche situazioni a norma del primo comma del presente paragrafo è
applicabile, il trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale sia ammesso soltanto se non è
ripetitivo, riguarda un numero limitato di interessati, è necessario per il perseguimento degli interessi legittimi cogenti
del titolare del trattamento, su cui non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà dell'interessato, e qualora il titolare e
del trattamento abbia valutato tutte le circostanze relative al trasferimento e sulla base di tale valutazione abbia fornito
garanzie adeguate relativamente alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento informa del trasferimento
l'autorità di controllo. In aggiunta alla fornitura di informazioni di cui agli articoli 13 e 14, il titolare del trattamento
informa l'interessato del trasferimento e degli interessi legittimi cogenti perseguiti.
2.
Il trasferimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera g), non può riguardare la totalità dei dati personali o
intere categorie di dati personali contenute nel registro. Se il registro è destinato a essere consultato da persone aventi un
legittimo interesse, il trasferimento è ammesso soltanto su richiesta di tali persone o qualora tali persone ne siano i
destinatari.
4.5.2016
L 119/64
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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