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un surrogato della valutazione dei rischi richiesta dal D.Lgs. 81/2008. Nondimeno essi risultano utili
nella valutazione del rischio di rapina, in particolare nel riconoscimento delle misure capaci di ridurre
tale rischio. Sono i protocolli stessi a ricordare che l’efficacia delle misure adottate all’interno della
lista riportata all’art. 4 è condizionata dal contestuale rispetto di altre indicazioni contenute negli stessi
protocolli (si vedano in particolare gli artt. 2, 5, 7, 8, 9, 11).
2.9 La valutazione del rischio di rapina
Si è ricordato al punto precedente come il rispetto dei protocolli non sia di per sé sufficiente ad
assolvere all’obbligo di valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Si riportano di seguito una serie di punti integrativi che vanno attentamente considerati nel
processo di valutazione dei rischi:
a)
prima di individuare le misure di miglioramento occorre ricercare i fattori modificabili che
possono aumentare il rischio di rapina;
b)
vanno valutate eventuali situazioni di particolare rischio connesse alla presenza nella sede
bancaria di soggetti vulnerabili (cardiopatici, donne in gravidanza…);
c)
individuati i fattori di rischio modificabili e valutate le eventuali situazioni di particolare rischio,
la scelta dei sistemi di sicurezza di cui all’art. 4 dei protocolli va effettuata in coerenza con
l’obiettivo di assicurare la massima tutela possibile alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e
delle altre persone legittimamente presenti all’interno della banca;
d)
per ciascuna sede valutata va individuato il mix di misure più adatto a mettere in pratica la
strategia prescelta;
e)
è opportuno stimare l’efficacia, per quanto possibile, delle misure individuate viste non solo
isolatamente ma anche e soprattutto nel loro insieme;
f)
vanno presi in considerazione, accanto all’efficacia nel prevenire le rapine di ciascuna misura o,
meglio, del mix di misure, anche i loro possibili effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza dei
lavoratori e dei clienti, qualora la rapina abbia ugualmente luogo.
Nell’esame e nella valutazione di tutte le questioni sopra ricordate vanno coinvolte le funzioni
aziendali di
safety
.
2.10 L’aggiornamento della valutazione
La valutazione del rischio di rapina e l’individuazione delle misure di miglioramento che ne
conseguono vanno aggiornate nel tempo quando ricorrono le condizioni indicate al comma 3 dell’art.
29. In particolare è opportuno, in caso di rapina, procedere ad un attento esame dell’accaduto e
provvedere, nel caso emergano insufficienze, all’aggiornamento della valutazione dei rischi e
all’adozione delle misure che appaiono necessarie.
2.11 Documento di valutazione dei rischi e riservatezza delle informazioni relative al rischio di
rapina
Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro relativamente all’effettuazione della valutazione
dei rischi ed alla redazione del relativo documento con le caratteristiche indicate al comma 2 dell’art.
28, pare opportuno prevedere, in riferimento alla particolarità del rischio di rapina, la possibilità di
adottare cautele che assicurino la necessaria riservatezza. I RLS e l’organo di vigilanza che per lo
svolgimento delle loro funzioni siano venuti a conoscenza delle misure antirapina adottate sono tenuti
al riserbo per non ridurre l’efficacia di tali misure.
A tale proposito, come si è già ricordato, è utile che il datore di lavoro indichi chiaramente quali
sono le informazioni a carattere riservato, dal momento che nella valutazione del rischio di rapina e
nella conseguente adozione di misure finalizzate a ridurre tale rischio non tutto ha carattere riservato
ed anzi talune misure risultano tanto più efficaci quanto più ne viene resa nota l’adozione.
2.12 Altre situazioni che espongono i lavoratori bancari al rischio di rapina