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che una sede bancaria sia rapinata dipende anche dalle sue caratteristiche di appetibilità e di
accessibilità (v. punto 2.1) sulle quali le banche hanno invece significativi margini d’intervento.
Ma ciò che più interessa sottolineare è come nel processo di valutazione dei rischi delineato dal
D.Lgs. 81/2008 ciò che è davvero importante non è tanto la corretta quantificazione della probabilità
di accadimento delle rapine quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale
probabilità e sui quali è possibile intervenire con misure di miglioramento: proprio sul riconoscimento
di questi fattori si basa infatti qualunque razionale programma di prevenzione. Su questa linea si
collocano anche i protocolli che all’art. 4 impegnano le banche ad adottare per ogni sede almeno
quattro sistemi di sicurezza da scegliere all’interno di un elenco di 13 opzioni, tutte capaci di
modificare l’appetibilità o l’accessibilità di quella sede.
2.4 Chi deve occuparsi della valutazione del rischio di rapina
Il comma 1 dell’art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in
collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente
se è previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria. Ma se si considerano le peculiarità del rischio di
rapina e dei principali fattori che influiscono su di esso (v. punto 2.1) pare quanto mai opportuno che
oltre alle figure esplicitamente indicate dalla legge siano coinvolte nella valutazione anche altre figure
di particolare esperienza e competenza sullo specifico tema.
Infatti, anche se il primo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1 è al di fuori della sfera
d’influenza delle banche e rimanda sostanzialmente alle responsabilità ed alle attribuzioni della
politica e della pubblica amministrazione è importante che le banche seguano con attenzione questi
fenomeni che nel loro insieme costituiscono il
background
delle rapine e le funzioni aziendali che
sembrano più adatte a farlo utilmente sono quelle di
security
.
Anche il secondo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1, su cui la banca ha invece ampie
possibilità d’intervento, vede nelle funzioni aziendali di
security
le naturali candidate alla sua
gestione, eventualmente in sinergia con le forze dell’ordine. E’ importante però che l’RSPP ed il
medico competente siano coinvolti nella valutazione dei possibili effetti negativi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori e dei clienti che possono derivare dalle misure adottate per ridurre
l’appetibilità e l’accessibilità delle sedi bancarie.
2.5 Valutazione dei rischi e RLS
Il comma 2 dell’art. 29 stabilisce che la valutazione dei rischi va effettuata dopo aver consultato
gli RLS. L’importanza della consultazione degli RLS non dipende solo dal pur doveroso rispetto delle
loro prerogative e delle procedure previste dalla legge ma deriva anche da implicazioni di merito: il
contributo che gli RLS possono arrecare al processo di valutazione del rischio di rapina può risultare
particolarmente prezioso se gli RLS riescono a mettere a disposizione di tale processo le conoscenze
derivanti dalla quotidiana esperienza dei lavoratori e, specularmente, se gli esperti incaricati di
effettuare la valutazione del rischio di rapina si dimostrano effettivamente disposti all’ascolto.
2.6 Esigenze di riservatezza
Per le peculiarità del rischio di rapina tutte le persone coinvolte nel processo di valutazione e di
gestione di tale rischio devono rispettare rigorosamente le esigenze di riservatezza proprie di questo
tema. A tal fine è utile che le banche esplicitino quali sono i documenti o le loro parti da considerare
riservati.
2.7 Ambito della valutazione
Per evidenti ragioni, va effettuata una specifica valutazione del rischio di rapina per ogni sede
bancaria che ha un concreto rischio di essere rapinata.
2.8 Il contributo dei protocolli alla valutazione del rischio di rapina
I protocolli sottoscritti da Prefetture, ABI e banche hanno lo scopo, dichiarato fin dal loro titolo,
di contrastare gli atti criminosi commessi contro le banche: non sono quindi, né pretendono di essere,