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2. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE UNA RAPINA
Gestire questo rischio, con l’obiettivo di puntare alla sua massima riduzione possibile, non solo
tutela il patrimonio della banca ma è anche il modo più radicale per ridurre il rischio che corrono i
dipendenti e le altre persone legittimamente presenti all’interno della banca di subire traumi fisici e
psichici conseguenti a rapina.
2.1 Principali fattori di rischio
In generale, il rischio che una sede bancaria sia rapinata dipende:
- in parte da fattori su cui l’azienda non ha in pratica quasi nessuna possibilità d’intervento: la
congiuntura economica e i fenomeni di disgregazione sociale che la possono accompagnare, la
frequenza con cui si ricorre al contante nelle transazioni economiche, la diffusione dei fenomeni
criminali, le misure di politica carceraria, la percezione dei rapinatori sulla vigilanza esercitata
dalle forze dell’ordine sul territorio, la valutazione comparativa dei rapinatori su difficoltà e
redditività delle rapine compiute ai danni di obiettivi alternativi (uffici postali, tabaccherie,
oreficerie, farmacie…), le caratteristiche del territorio in cui è inserita la banca influenti sulle
possibilità di fuga dopo la rapina, etc.;
- in parte da fattori su cui la banca può invece agire, in particolare quelli legati all’appetibilità ed
all’accessibilità delle sue sedi, ove per appetibilità s’intende la capacità di una sede di attirare
l’interesse dei rapinatori (in pratica: quale bottino il rapinatore si aspetta di poter ottenere) e per
accessibilità l’entità del rischio che il rapinatore stima di correre per entrare ed uscire dalla
banca.
2.2 Il primo passo: valutare il rischio
La valutazione del rischio di subire una rapina va ricondotto all’interno del generale processo di
valutazione dei rischi cui il Datore di lavoro è obbligato dagli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08
1
.
Da tempo le banche inseriscono nei Documenti di valutazione dei rischi anche la valutazione del
rischio di subire una rapina; tale prassi trova il suo fondamento, oltre che nella norma e nel CCNL di
settore, nell’ovvio nesso esistente tra il rischio che una sede bancaria sia rapinata e il rischio corso dai
lavoratori e dalle altre persone legittimamente presenti al suo interno di subire danni fisici e psichici a
seguito della rapina.
2.3 Fattibilità della valutazione del rischio di subire una rapina
I principali riferimenti finora utilizzati dalle banche per scegliere le misure da adottare per
contrastare le rapine sono i Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca
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(di qui in
avanti: protocolli) sottoscritti a livello provinciale dalle Prefetture, da ABI e dalle banche ed il
database di OSSIF
3
. L’art. 3 di tali protocolli, nel richiamare l’impegno delle banche a valutare il
rischio di subire una rapina, segnala la difficoltà ad effettuare credibili stime di rischio nel primo
comma che si riporta integralmente: “
La probabilità di accadimento dell’evento rapina (e la
conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata,
in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle
banche (fattori esogeni), dall’altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli
previsionali definiti”
.
Si condivide la prudenza dell’affermazione (“
la probabilità di accadimento dell’evento rapina
(…) può essere quantificato solo in misura limitata…”
) dal momento che diversi e rilevanti fattori che
influiscono su questa probabilità sono difficilmente quantificabili. Si ricorda però che la probabilità
1
Tutti gli articoli citati di qui in avanti appartengono al D. Lgs. 81/2008 se non diversamente ed espressamente
specificato.
2
Per quanto riguarda le citazioni degli articoli dei Protocolli fatte di qui in avanti si fa riferimento a quello del 2007
relativo alla provincia di Milano.
3
OSSIF è l’osservatorio di ABI sulla sicurezza anticrimine.