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2.
Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione,
effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le
attività di trattamento riguardano:
a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione, indipendentemente dall'obbligatorietà di
un pagamento dell'interessato; oppure
b) il monitoraggio del loro comportamento nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione.
3.
Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato da un titolare del trattamento che non
è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno Stato membro in virtù del diritto internazionale
pubblico.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s'intende per:
1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si
considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare
riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identifi­
cativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica,
culturale o sociale;
2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati
e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la struttu­
razione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione
mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3) «limitazione di trattamento»: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento
in futuro;
4) «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati
personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o
prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali,
gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
5) «pseudonimizzazione»: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere
attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni
aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali
dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
6) «archivio»: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente
dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità
e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento
o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati
membri;
8) «responsabile del trattamento»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che
tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
9) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comuni­
cazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comuni­
cazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati
4.5.2016
L 119/33
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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