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membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autoritą pubbliche č conforme
alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalitą del trattamento;
10) «terzo»: la persona fisica o giuridica, l'autoritą pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il
titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali
sotto l'autoritą diretta del titolare o del responsabile;
11) «consenso dell'interessato»: qualsiasi manifestazione di volontą libera, specifica, informata e inequivocabile dell'inte­
ressato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile,
che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
12) «violazione dei dati personali»: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la
distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati
o comunque trattati;
13) «dati genetici»: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che
forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare
dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
14) «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche,
fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca,
quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
15) «dati relativi alla salute»: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la
prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
16) «stabilimento principale»:
a) per quanto riguarda un titolare del trattamento con stabilimenti in pił di uno Stato membro, il luogo della sua
amministrazione centrale nell'Unione, salvo che le decisioni sulle finalitą e i mezzi del trattamento di dati
personali siano adottate in un altro stabilimento del titolare del trattamento nell'Unione e che quest'ultimo
stabilimento abbia facoltą di ordinare l'esecuzione di tali decisioni, nel qual caso lo stabilimento che ha adottato
siffatte decisioni č considerato essere lo stabilimento principale;
b) con riferimento a un responsabile del trattamento con stabilimenti in pił di uno Stato membro, il luogo in cui
ha sede la sua amministrazione centrale nell'Unione o, se il responsabile del trattamento non ha un'ammini­
strazione centrale nell'Unione, lo stabilimento del responsabile del trattamento nell'Unione in cui sono condotte
le principali attivitą di trattamento nel contesto delle attivitą di uno stabilimento del responsabile del trattamento
nella misura in cui tale responsabile č soggetto a obblighi specifici ai sensi del presente regolamento;
17) «rappresentante»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, designata dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento per iscritto ai sensi dell'articolo 27, li rappresenta per quanto riguarda gli obblighi
rispettivi a norma del presente regolamento;
18) «impresa»: la persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivitą
economica, comprendente le societą di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attivitą economica;
19) «gruppo imprenditoriale»: un gruppo costituito da un'impresa controllante e dalle imprese da questa controllate;
20) «norme vincolanti d'impresa»: le politiche in materia di protezione dei dati personali applicate da un titolare del
trattamento o responsabile del trattamento stabilito nel territorio di uno Stato membro al trasferimento o al
complesso di trasferimenti di dati personali a un titolare del trattamento o responsabile del trattamento in uno o
pił paesi terzi, nell'ambito di un gruppo imprenditoriale o di un gruppo di imprese che svolge un'attivitą
economica comune;
21) «autoritą di controllo»: l'autoritą pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 51;
4.5.2016
L 119/34
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