Pagina 1095 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalità
1.
Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati.
2.
Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla
protezione dei dati personali.
3.
La libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Articolo 2
Ambito di applicazione materiale
1.
Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al
trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi.
2.
Il presente regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali:
a) effettuati per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione;
b) effettuati dagli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V, capo 2,
TUE;
c) effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico;
d) effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o
esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle
stesse.
3.
Per il trattamento dei dati personali da parte di istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione, si applica il
regolamento (CE) n. 45/2001. Il regolamento (CE) n. 45/2001 e gli altri atti giuridici dell'Unione applicabili a tale
trattamento di dati personali devono essere adeguati ai principi e alle norme del presente regolamento conformemente
all'articolo 98.
4.
Il presente regolamento non pregiudica pertanto l'applicazione della direttiva 2000/31/CE, in particolare le norme
relative alla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi di cui agli articoli da 12 a 15 della medesima direttiva.
Articolo 3
Ambito di applicazione territoriale
1.
Il presente regolamento si applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno
stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente
dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.
4.5.2016
L 119/32
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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