delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi delle disposizioni di diritto dell'Unione
e degli Stati membri e non modifica, in particolare, gli obblighi e i diritti previsti dal presente regolamento. Nello
specifico, tale direttiva non dovrebbe applicarsi ai documenti il cui accesso è escluso o limitato in virtù dei regimi
di accesso per motivi di protezione dei dati personali, e a parti di documenti accessibili in virtù di tali regimi che
contengono dati personali il cui riutilizzo è stato previsto per legge come incompatibile con la normativa in
materia di tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
(155) Il diritto degli Stati membri o i contratti collettivi, ivi compresi gli «accordi aziendali», possono prevedere norme
specifiche per il trattamento dei dati personali dei dipendenti nell'ambito dei rapporti di lavoro, in particolare per
quanto riguarda le condizioni alle quali i dati personali nei rapporti di lavoro possono essere trattati sulla base
del consenso del dipendente, per finalità di assunzione, esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adem
pimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, di gestione, pianificazione e organizzazione del
lavoro, parità e diversità sul posto di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro, e ai fini dell'esercizio e del godimento,
individuale o collettivo, dei diritti e dei vantaggi connessi al lavoro, nonché per finalità di cessazione del rapporto
di lavoro.
(156) Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del
presente regolamento. Tali garanzie dovrebbero assicurare che siano state predisposte misure tecniche e organiz
zative al fine di garantire, in particolare, il principio della minimizzazione dei dati. L'ulteriore trattamento di dati
personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è da
effettuarsi quando il titolare del trattamento ha valutato la fattibilità di conseguire tali finalità trattando dati
personali che non consentono o non consentono più di identificare l'interessato, purché esistano garanzie
adeguate (come ad esempio la pseudonimizzazione dei dati personali). Gli Stati membri dovrebbero prevedere
garanzie adeguate per il trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per
finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a
fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai
requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del
trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali
per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità
statistiche. Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di
tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico
trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali
conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità
scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche.
(157) Combinando informazioni provenienti dai registri, i ricercatori possono ottenere nuove conoscenze di grande
utilità relativamente a patologie diffuse come le malattie cardiovascolari, il cancro e la depressione. Avvalendosi
dei registri, i risultati delle ricerche possono acquistare maggiore rilevanza, dal momento che si basano su una
popolazione più ampia. Nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di
ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la
disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita. I risultati delle ricerche ottenuti dai registri
forniscono conoscenze solide e di alta qualità, che possono costituire la base per l'elaborazione e l'attuazione di
politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei
servizi sociali. Al fine di facilitare la ricerca scientifica, i dati personali possono essere trattati per finalità di
ricerca scientifica fatte salve condizioni e garanzie adeguate previste dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.
(158) Qualora i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a
tale tipo di trattamento, tenendo presente che non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute. Le autorità
pubbliche o gli organismi pubblici o privati che tengono registri di interesse pubblico dovrebbero essere servizi
che, in virtù del diritto dell'Unione o degli Stati membri, hanno l'obbligo legale di acquisire, conservare, valutare,
organizzare, descrivere, comunicare, promuovere, diffondere e fornire accesso a registri con un valore a lungo
termine per l'interesse pubblico generale. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a prevedere il
trattamento ulteriore dei dati personali per finalità di archiviazione, per esempio al fine di fornire specifiche
informazioni connesse al comportamento politico sotto precedenti regimi statali totalitari, a genocidi, crimini
contro l'umanità, in particolare l'Olocausto, o crimini di guerra.
4.5.2016
L 119/29
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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