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dovrebbe specificare le violazioni, indicare il limite massimo e i criteri per prevedere la relativa sanzione ammini­
strativa pecuniaria, che dovrebbe essere stabilita dall'autorità di controllo competente in ogni singolo caso, tenuto
conto di tutte le circostanze pertinenti della situazione specifica, in particolare della natura, gravità e durata
dell'infrazione e delle relative conseguenze, nonché delle misure adottate per assicurare la conformità agli obblighi
derivanti dal presente regolamento e prevenire o attenuare le conseguenze della violazione. Se le sanzioni
amministrative sono inflitte a imprese, le imprese dovrebbero essere intese quali definite agli articoli 101 e 102
TFUE a tali fini. Se le sanzioni amministrative sono inflitte a persone che non sono imprese, l'autorità di
controllo dovrebbe tenere conto del livello generale di reddito nello Stato membro come pure della situazione
economica della persona nel valutare l'importo appropriato della sanzione pecuniaria. Il meccanismo di coerenza
può essere utilizzato anche per favorire un'applicazione coerente delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Dovrebbe spettare agli Stati membri determinare se e in che misura le autorità pubbliche debbano essere soggette
a sanzioni amministrative pecuniarie. Imporre una sanzione amministrativa pecuniaria o dare un avvertimento
non incide sull'applicazione di altri poteri delle autorità di controllo o di altre sanzioni a norma del regolamento.
(151) I sistemi giudiziari di Danimarca ed Estonia non consentono l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
come previsto dal presente regolamento. Le norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie possono essere
applicate in maniera tale che in Danimarca la sanzione pecuniaria sia irrogata dalle competenti autorità giurisdi­
zionali nazionali quale sanzione penale e in Estonia la sanzione pecuniaria sia imposta dall'autorità di controllo
nel quadro di una procedura d'infrazione, purché l'applicazione di tali norme in detti Stati membri abbia effetto
equivalente alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalle autorità di controllo. Le competenti autorità
giurisdizionali nazionali dovrebbero pertanto tener conto della raccomandazione dell'autorità di controllo che
avvia l'azione sanzionatoria. In ogni caso, le sanzioni pecuniarie irrogate dovrebbero essere effettive, propor­
zionate e dissuasive.
(152) Se il presente regolamento non armonizza le sanzioni amministrative o se necessario in altri casi, ad esempio in
caso di gravi violazioni del regolamento, gli Stati membri dovrebbero attuare un sistema che preveda sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive. La natura di tali sanzioni, penali o amministrative, dovrebbe essere
determinata dal diritto degli Stati membri.
(153) Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di
informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con il diritto alla protezione
dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi
giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni
rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei
dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta. Ciò
dovrebbe applicarsi in particolare al trattamento dei dati personali nel settore audiovisivo, negli archivi stampa e
nelle emeroteche. È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le
esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero adottare tali
esenzioni e deroghe con riferimento alle disposizioni riguardanti i principi generali, i diritti dell'interessato, il
titolare del trattamento e il responsabile del trattamento, il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o a
organizzazioni internazionali, le autorità di controllo indipendenti, la cooperazione e la coerenza nonché
situazioni di trattamento dei dati specifiche. Qualora tali esenzioni o deroghe differiscano da uno Stato membro
all'altro, dovrebbe applicarsi il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento. Per tenere
conto dell'importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le società democratiche è necessario
interpretare in modo esteso i concetti relativi a detta libertà, quali la nozione di giornalismo.
(154) Il presente regolamento ammette, nell'applicazione delle sue disposizioni, che si tenga conto del principio del
pubblico accesso ai documenti ufficiali. L'accesso del pubblico ai documenti ufficiali può essere considerato di
interesse pubblico. I dati personali contenuti in documenti conservati da un'autorità pubblica o da un organismo
pubblico dovrebbero poter essere diffusi da detta autorità o organismo se la diffusione è prevista dal diritto
dell'Unione o degli Stati membri cui l'autorità pubblica o l'organismo pubblico sono soggetti. Tali disposizioni
legislative dovrebbero conciliare l'accesso del pubblico ai documenti ufficiali e il riutilizzo delle informazioni del
settore pubblico con il diritto alla protezione dei dati personali e possono quindi prevedere la necessaria
conciliazione con il diritto alla protezione dei dati personali, in conformità del presente regolamento. Il
riferimento alle autorità pubbliche e agli organismi pubblici dovrebbe comprendere, in tale contesto, tutte le
autorità o altri organismi cui si applica il diritto degli Stati membri sull'accesso del pubblico ai documenti. La
direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
) non pregiudica in alcun modo il livello di tutela
4.5.2016
L 119/28
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90).