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(159) Qualora i dati personali siano trattati per finalità di ricerca scientifica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi
anche a tale trattamento. Nell'ambito del presente regolamento, il trattamento di dati personali per finalità di
ricerca scientifica dovrebbe essere interpretato in senso lato e includere ad esempio sviluppo tecnologico e
dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati, oltre a tenere conto dell'o­
biettivo dell'Unione di istituire uno spazio europeo della ricerca ai sensi dell'articolo 179, paragrafo 1, TFUE. Le
finalità di ricerca scientifica dovrebbero altresì includere gli studi svolti nell'interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica. Per rispondere alle specificità del trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica
dovrebbero applicarsi condizioni specifiche, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione o la diffusione in
altra forma di dati personali nel contesto delle finalità di ricerca scientifica. Se il risultato della ricerca scientifica,
in particolare nel contesto sanitario, costituisce motivo per ulteriori misure nell'interesse dell'interessato, le norme
generali del presente regolamento dovrebbero applicarsi in vista di tali misure.
(160) Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a
tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto
del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.
(161) Ai fini del consenso alla partecipazione ad attività di ricerca scientifica nell'ambito di sperimentazioni cliniche
dovrebbero applicarsi le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio (
1
).
(162) Qualora i dati personali siano trattati per finalità statistiche, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tale
trattamento. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe, entro i limiti del presente regolamento,
determinare i contenuti statistici, il controllo dell'accesso, le specifiche per il trattamento dei dati personali per
finalità statistiche e le misure adeguate per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato e per garantire il segreto
statistico. Per finalità statistiche si intende qualsiasi operazione di raccolta e trattamento di dati personali necessari
alle indagini statistiche o alla produzione di risultati statistici. Tali risultati statistici possono essere ulteriormente
usati per finalità diverse, anche per finalità di ricerca scientifica. La finalità statistica implica che il risultato del
trattamento per finalità statistiche non siano dati personali, ma dati aggregati, e che tale risultato o i dati
personali non siano utilizzati a sostegno di misure o decisioni riguardanti persone fisiche specifiche.
(163) È opportuno proteggere le informazioni riservate raccolte dalle autorità statistiche nazionali e dell'Unione per la
produzione di statistiche ufficiali europee e nazionali. Le statistiche europee dovrebbero essere sviluppate,
prodotte e diffuse conformemente ai principi statistici di cui all'articolo 338, paragrafo 2, TFUE, mentre le
statistiche nazionali dovrebbero essere conformi anche al diritto degli Stati membri. Il regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (
2
) fornisce ulteriori specificazioni in merito al segreto
statistico per quanto riguarda le statistiche europee.
(164) Per quanto riguarda il potere delle autorità di controllo di ottenere, dal titolare del trattamento o dal responsabile
del trattamento, accesso ai dati personali e accesso ai loro locali, gli Stati membri possono stabilire per legge, nei
limiti del presente regolamento, norme specifiche per tutelare il segreto professionale o altri obblighi equivalenti
di segretezza, qualora si rendano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il
segreto professionale. Ciò non pregiudica gli obblighi esistenti degli Stati membri di adottare norme relative al
segreto professionale laddove richiesto dal diritto dell'Unione.
(165) Il presente regolamento rispetta e non pregiudica lo status di cui godono le chiese e le associazioni o comunità
religiose negli Stati membri in virtù del diritto costituzionale vigente, in conformità dell'articolo 17 TFUE.
(166) Al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento, segnatamente tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle
persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, e garantire la libera circolazione di tali
4.5.2016
L 119/30
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali
per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 1).
(
2
) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che
abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico
delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche
comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità
europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).