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qualsiasi autorità giurisdizionale successivamente adita può sospendere l'azione proposta dinanzi a essa o, su
richiesta di una delle parti, può dichiarare la propria incompetenza a favore della prima autorità giurisdizionale
adita se tale autorità giurisdizionale è competente a conoscere delle azioni in questione e la sua legge consente la
riunione delle azioni. Le azioni sono considerate connesse quando hanno tra loro un legame così stretto da
rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili
risultanti da azioni separate.
(145) Nelle azioni contro un titolare del trattamento o responsabile del trattamento, il ricorrente dovrebbe poter avviare
un'azione legale dinanzi all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il
responsabile del trattamento ha uno stabilimento o in cui risiede l'interessato, salvo che il titolare del trattamento
sia un'autorità pubblica di uno Stato membro che agisce nell'esercizio dei suoi poteri pubblici.
(146) Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento dovrebbe risarcire i danni cagionati a una persona da
un trattamento non conforme al presente regolamento ma dovrebbe essere esonerato da tale responsabilità se
dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Il concetto di danno dovrebbe essere
interpretato in senso lato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in modo tale da rispecchiare
pienamente gli obiettivi del presente regolamento. Ciò non pregiudica le azioni di risarcimento di danni derivanti
dalla violazione di altre norme del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Un trattamento non conforme al
presente regolamento comprende anche il trattamento non conforme agli atti delegati e agli atti di esecuzione
adottati in conformità del presente regolamento e alle disposizioni del diritto degli Stati membri che specificano
disposizioni del presente regolamento. Gli interessati dovrebbero ottenere pieno ed effettivo risarcimento per il
danno subito. Qualora i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento siano coinvolti nello stesso
trattamento, ogni titolare del trattamento o responsabile del trattamento dovrebbe rispondere per la totalità del
danno. Tuttavia, qualora essi siano riuniti negli stessi procedimenti giudiziari conformemente al diritto degli Stati
membri, il risarcimento può essere ripartito in base alla responsabilità che ricade su ogni titolare del trattamento
o responsabile del trattamento per il danno cagionato dal trattamento, a condizione che sia assicurato il pieno ed
effettivo risarcimento dell'interessato che ha subito il danno. Il titolare del trattamento o il responsabile del
trattamento che ha pagato l'intero risarcimento del danno può successivamente proporre un'azione di regresso
contro altri titolari del trattamento o responsabili del trattamento coinvolti nello stesso trattamento.
(147) Qualora il presente regolamento preveda disposizioni specifiche in materia di giurisdizione, in particolare
riguardo a procedimenti che prevedono il ricorso giurisdizionale, compreso quello per risarcimento, contro un
titolare del trattamento o un responsabile del trattamento, disposizioni generali in materia di giurisdizione quali
quelle di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (
1
) non dovrebbero
pregiudicare l'applicazione di dette disposizioni specifiche.
(148) Per rafforzare il rispetto delle norme del presente regolamento, dovrebbero essere imposte sanzioni, comprese
sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del regolamento,in aggiunta o in sostituzione di misure
appropriate imposte dall'autorità di controllo ai sensi del presente regolamento. In caso di violazione minore o se
la sanzione pecuniaria che dovrebbe essere imposta costituisse un onere sproporzionato per una persona fisica,
potrebbe essere rivolto un ammonimento anziché imposta una sanzione pecuniaria. Si dovrebbe prestare tuttavia
debita attenzione alla natura, alla gravità e alla durata della violazione, al carattere doloso della violazione e alle
misure adottate per attenuare il danno subito, al grado di responsabilità o eventuali precedenti violazioni
pertinenti, alla maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione, al rispetto dei provve­
dimenti disposti nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, all'adesione a un
codice di condotta e eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti. L'imposizione di sanzioni, comprese sanzioni
amministrative pecuniarie dovrebbe essere soggetta a garanzie procedurali appropriate in conformità dei principi
generali del diritto dell'Unione e della Carta, inclusi l'effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.
(149) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire disposizioni relative a sanzioni penali per violazioni del presente
regolamento, comprese violazioni di norme nazionali adottate in virtù ed entro i limiti del presente regolamento.
Tali sanzioni penali possono altresì autorizzare la sottrazione dei profitti ottenuti attraverso violazioni del
presente regolamento. Tuttavia, l'imposizione di sanzioni penali per violazioni di tali norme nazionali e di
sanzioni amministrative non dovrebbe essere in contrasto con il principio del
ne bis in idem
quale interpretato
dalla Corte di giustizia.
(150) Al fine di rafforzare e armonizzare le sanzioni amministrative applicabili per violazione del presente regolamento,
ogni autorità di controllo dovrebbe poter imporre sanzioni amministrative pecuniarie. Il presente regolamento
4.5.2016
L 119/27
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdi­
zionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).