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o se l'autorità di controllo non dà seguito a un reclamo, lo respinge in tutto o in parte o lo archivia o non agisce
quando è necessario intervenire per proteggere i diritti dell'interessato. Successivamente al reclamo si dovrebbe
condurre un'indagine, soggetta a controllo giurisdizionale, nella misura in cui ciò sia opportuno nel caso
specifico. È opportuno che l'autorità di controllo informi gli interessati dello stato e dell'esito del reclamo entro
un termine ragionevole. Se il caso richiede un'ulteriore indagine o il coordinamento con un'altra autorità di
controllo, l'interessato dovrebbe ricevere informazioni interlocutorie. Per agevolare la proposizione di reclami,
ogni autorità di controllo dovrebbe adottare misure quali la messa a disposizione di un modulo per la
proposizione dei reclami compilabile anche elettronicamente, senza escludere altri mezzi di comunicazione.
(142) Qualora l'interessato ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento,
dovrebbe avere il diritto di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione che non abbiano
scopo di lucro, costituiti in conformità del diritto di uno Stato membro, con obiettivi statutari di pubblico
interesse, e che siano attivi nel settore della protezione dei dati personali, per proporre reclamo per suo conto a
un'autorità di controllo, esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale per conto degli interessati o esercitare il
diritto di ottenere il risarcimento del danno per conto degli interessati se quest'ultimo è previsto dal diritto degli
Stati membri. Gli Stati membri possono prescrivere che tale organismo, organizzazione o associazione abbia il
diritto di proporre reclamo in tale Stato membro, indipendentemente dall'eventuale mandato dell'interessato, e il
diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora abbia motivo di ritenere che i diritti di un
interessato siano stati violati in conseguenza di un trattamento dei dati personali che violi il presente
regolamento. tale organismo, organizzazione o associazione può non essere autorizzato a chiedere il risarcimento
del danno per conto di un interessato indipendentemente dal mandato dell'interessato.
(143) Qualsiasi persona fisica o giuridica ha diritto di proporre un ricorso per l'annullamento delle decisioni del
comitato dinanzi alla Corte di giustizia, alle condizioni previste all'articolo 263 TFUE. In quanto destinatari di tali
decisioni, le autorità di controllo interessate che intendono impugnarle, devono proporre ricorso entro due mesi
dalla loro notifica, conformemente all'articolo 263 TFUE. Ove le decisioni del comitato si riferiscano direttamente
e individualmente a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o al reclamante, quest'ultimo
può proporre un ricorso per l'annullamento di tali decisioni e dovrebbe farlo entro due mesi dalla loro pubbli­
cazione sul sito web del comitato, conformemente all'articolo 263 TFUE. Fatto salvo tale diritto ai sensi dell'ar­
ticolo 263 TFUE, ogni persona fisica o giuridica dovrebbe poter proporre un ricorso giurisdizionale effettivo
dinanzi alle competenti autorità giurisdizionali nazionali contro una decisione dell'autorità di controllo che
produce effetti giuridici nei confronti di detta persona. Tale decisione riguarda in particolare l'esercizio di poteri
di indagine, correttivi e autorizzativi da parte dell'autorità di controllo o l'archiviazione o il rigetto dei reclami.
Tuttavia, tale diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo non comprende altre misure adottate dalle autorità di
controllo che non sono giuridicamente vincolanti, come pareri o consulenza forniti dall'autorità di controllo. Le
azioni contro l'autorità di controllo dovrebbero essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato
membro in cui l'autorità di controllo è stabilita e dovrebbero essere effettuate in conformità del diritto
processuale dello Stato membro in questione. Tali autorità giurisdizionali dovrebbero esercitare i loro pieni poteri
giurisdizionali, ivi compreso quello di esaminare tutte le questioni di fatto e di diritto che abbiano rilevanza per la
controversia dinanzi a esse pendente.
Se un reclamo è stato rigettato o archiviato da un'autorità di controllo, il reclamante può proporre ricorso
giurisdizionale nello stesso Stato membro. Nell'ambito dei ricorsi giurisdizionali relativi all'applicazione del
presente regolamento, le autorità giurisdizionali nazionali che ritengano necessario, ai fini di una sentenza,
disporre di una decisione in merito, possono, o nel caso di cui all'articolo 267 TFUE, devono chiedere alla Corte
di giustizia di pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione del diritto dell'Unione, compreso il presente
regolamento. Inoltre, se una decisione dell'autorità di controllo che attua una decisione del comitato è impugnata
dinanzi a un'autorità giurisdizionale nazionale ed è in questione la validità della decisione del comitato, tale
autorità giurisdizionale nazionale non ha il potere di invalidare la decisione del comitato, ma deve deferire la
questione di validità alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 267 TFUE quale interpretato dalla Corte di
giustizia, ove ritenga la decisione non valida. Tuttavia, un'autorità giurisdizionale nazionale non può deferire una
questione relativa alla validità di una decisione del comitato su richiesta di una persona fisica o giuridica che ha
avuto la possibilità di proporre un ricorso per l'annullamento di tale decisione, specialmente se direttamente e
individualmente interessata da siffatta decisione, ma non ha agito in tal senso entro il termine stabilito dall'ar­
ticolo 263 TFUE.
(144) Qualora un'autorità giurisdizionale adita per un'azione contro una decisione di un'autorità di controllo abbia
motivo di ritenere che le azioni riguardanti lo stesso trattamento, quale lo stesso oggetto relativamente al
trattamento da parte dello stesso titolare del trattamento o dello stesso responsabile del trattamento, o lo stesso
titolo, siano sottoposte a un'autorità giurisdizionale competente in un altro Stato membro, l'autorità giurisdi­
zionale adita dovrebbe contattare tale autorità giurisdizionale al fine di confermare l'esistenza di tali azioni
connesse. Se le azioni connesse sono pendenti dinanzi a un'autorità giurisdizionale in un altro Stato membro,
4.5.2016
L 119/26
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