Pagina 1088 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

(133) Le autorità di controllo dovrebbero prestarsi assistenza reciproca nell'adempimento dei loro compiti, in modo da
garantire la coerente applicazione e attuazione del presente regolamento nel mercato interno. L'autorità di
controllo che chiede assistenza reciproca può adottare una misura provvisoria in caso di mancato riscontro a una
richiesta di assistenza reciproca entro un mese dal ricevimento di tale richiesta da parte dell'altra autorità di
controllo.
(134) Ciascuna autorità di controllo dovrebbe, se del caso, partecipare alle operazioni congiunte con altre autorità di
controllo. L'autorità di controllo che riceve una richiesta dovrebbe darvi seguito entro un termine determinato.
(135) È opportuno istituire un meccanismo di coerenza per la cooperazione tra le autorità di controllo, al fine di
assicurare un'applicazione coerente del presente regolamento in tutta l'Unione. Tale meccanismo dovrebbe
applicarsi in particolare quando un'autorità di controllo intenda adottare una misura intesa a produrre effetti
giuridici con riguardo ad attività di trattamento che incidono in modo sostanziale su un numero significativo di
interessati in vari Stati membri. È opportuno che il meccanismo si attivi anche quando un'autorità di controllo
interessata o la Commissione chiede che tale questione sia trattata nell'ambito del meccanismo di coerenza. Tale
meccanismo non dovrebbe pregiudicare le misure che la Commissione può adottare nell'esercizio dei suoi poteri
a norma dei trattati.
(136) In applicazione del meccanismo di coerenza il comitato dovrebbe emettere un parere entro un termine
determinato, se i suoi membri lo decidono a maggioranza o se a richiederlo è un'autorità di controllo interessata
o la Commissione. Il comitato dovrebbe altresì avere il potere di adottare decisioni giuridicamente vincolanti
qualora insorgano controversie tra autorità di controllo. A tal fine, dovrebbe adottare, in linea di principio a
maggioranza dei due terzi dei suoi membri, decisioni giuridicamente vincolanti in casi chiaramente determinati in
cui vi siano pareri divergenti tra le autorità di controllo segnatamente nell'ambito del meccanismo di
cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate sul merito del caso, in
particolare sulla sussistenza di una violazione del presente regolamento.
(137) Potrebbe essere necessario intervenire urgentemente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, in particolare
quando sussiste il pericolo che l'esercizio di un diritto possa essere gravemente ostacolato. Un'autorità di
controllo potrebbe pertanto essere in grado di adottare misure provvisorie debitamente giustificate nel proprio
territorio, con un periodo di validità determinato che non dovrebbe superare tre mesi.
(138) L'applicazione di tale meccanismo dovrebbe essere un presupposto di liceità di una misura intesa a produrre
effetti giuridici adottata dall'autorità di controllo nei casi in cui la sua applicazione è obbligatoria. In altri casi di
rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra autorità di controllo capofila e
autorità di controllo interessate e le autorità di controllo interessate potrebbero prestarsi assistenza reciproca ed
effettuare operazioni congiunte, su base bilaterale o multilaterale, senza attivare il meccanismo di coerenza.
(139) Per promuovere l'applicazione coerente del presente regolamento, il comitato dovrebbe essere istituito come un
organismo indipendente dell'Unione. Per conseguire i suoi obiettivi, il comitato dovrebbe essere dotato di
personalità giuridica. Il comitato dovrebbe essere rappresentato dal suo presidente. Esso dovrebbe sostituire il
gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali istituito con direttiva 95/46/CE.
Il comitato dovrebbe essere composto dalla figura di vertice dell'autorità di controllo di ciascuno Stato membro e
dal garante europeo della protezione dei dati, o dai rispettivi rappresentanti. È opportuno che la Commissione
partecipi alle attività del comitato senza diritto di voto e che il garante europeo della protezione dei dati abbia
diritti di voto specifici. Il comitato dovrebbe contribuire all'applicazione coerente del presente regolamento in
tutta l'Unione, anche fornendo consulenza alla Commissione, in particolare sul livello di protezione garantito dai
paesi terzi o dalle organizzazioni internazionali, e promuovendo la cooperazione delle autorità di controllo in
tutta l'Unione. Esso dovrebbe assolvere i suoi compiti in piena indipendenza.
(140) Il comitato dovrebbe essere assistito da un segretariato messo a disposizione dal garante europeo della protezione
dei dati. Il personale del garante europeo della protezione dei dati impegnato nell'assolvimento dei compiti
attribuiti al comitato dal presente regolamento dovrebbe svolgere i suoi compiti esclusivamente secondo le
istruzioni del presidente del comitato e riferire a quest'ultimo.
(141) Ciascun interessato dovrebbe avere il diritto di proporre reclamo a un'unica autorità di controllo, in particolare
nello Stato membro in cui risiede abitualmente, e il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'ar­
ticolo 47 della Carta qualora ritenga che siano stati violati i diritti di cui gode a norma del presente regolamento
4.5.2016
L 119/25
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT