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pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in base al diritto dell'Unione o nazionale che
deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico, nonché per studi svolti nel pubblico interesse nell'ambito della
sanità pubblica. Pertanto il presente regolamento dovrebbe prevedere condizioni armonizzate per il trattamento
di categorie particolari di dati personali relativi alla salute in relazione a esigenze specifiche, in particolare qualora
il trattamento di tali dati sia svolto da persone vincolate dal segreto professionale per talune finalità connesse alla
salute. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri dovrebbe prevedere misure specifiche e appropriate a protezione
dei diritti fondamentali e dei dati personali delle persone fisiche. Gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di
mantenere o introdurre ulteriori condizioni, fra cui limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati
biometrici o dati relativi alla salute, senza tuttavia ostacolare la libera circolazione dei dati personali all'interno
dell'Unione quando tali condizioni si applicano al trattamento transfrontaliero degli stessi.
(54) Il trattamento di categorie particolari di dati personali può essere necessario per motivi di interesse pubblico nei
settori della sanità pubblica, senza il consenso dell'interessato. Tale trattamento dovrebbe essere soggetto a misure
appropriate e specifiche a tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche. In tale contesto, la nozione di
«sanità pubblica» dovrebbe essere interpretata secondo la definizione del regolamento (CE) n. 1338/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio (
1
): tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e
disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza
sanitaria, le risorse destinate all'assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l'accesso universale a
essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità. Il trattamento dei dati relativi alla salute
effettuato per motivi di interesse pubblico non dovrebbe comportare il trattamento dei dati personali per altre
finalità da parte di terzi, quali datori di lavoro, compagnie di assicurazione e istituti di credito.
(55) Inoltre, è effettuato per motivi di interesse pubblico il trattamento di dati personali a cura di autorità pubbliche
allo scopo di realizzare fini, previsti dal diritto costituzionale o dal diritto internazionale pubblico, di associazioni
religiose ufficialmente riconosciute.
(56) Se, nel corso di attività elettorali, il funzionamento del sistema democratico presuppone, in uno Stato membro,
che i partiti politici raccolgano dati personali sulle opinioni politiche delle persone, può esserne consentito il
trattamento di tali dati per motivi di interesse pubblico, purché siano predisposte garanzie adeguate.
(57) Se i dati personali che tratta non gli consentono di identificare una persona fisica, il titolare del trattamento non
dovrebbe essere obbligato ad acquisire ulteriori informazioni per identificare l'interessato al solo fine di rispettare
una disposizione del presente regolamento. Tuttavia, il titolare del trattamento non dovrebbe rifiutare le ulteriori
informazioni fornite dall'interessato al fine di sostenere l'esercizio dei suoi diritti. L'identificazione dovrebbe
includere l'identificazione digitale di un interessato, ad esempio mediante un meccanismo di autenticazione quali
le stesse credenziali, utilizzate dall'interessato per l'accesso (log in) al servizio on line offerto dal titolare del
trattamento.
(58) Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all'interessato siano concise,
facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia usato un linguaggio semplice e chiaro, oltre che, se del
caso, una visualizzazione. Tali informazioni potrebbero essere fornite in formato elettronico, ad esempio, se
destinate al pubblico, attraverso un sito web. Ciò è particolarmente utile in situazioni in cui la molteplicità degli
operatori coinvolti e la complessità tecnologica dell'operazione fanno sì che sia difficile per l'interessato
comprendere se, da chi e per quali finalità sono raccolti dati personali che lo riguardano, quali la pubblicità
online. Dato che i minori meritano una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda, qualsiasi
informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire
facilmente.
(59) È opportuno prevedere modalità volte ad agevolare l'esercizio, da parte dell'interessato, dei diritti di cui al
presente regolamento, compresi i meccanismi per richiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare
l'accesso ai dati, la loro rettifica e cancellazione e per esercitare il diritto di opposizione. Il titolare del trattamento
dovrebbe predisporre anche i mezzi per inoltrare le richieste per via elettronica, in particolare qualora i dati
personali siano trattati con mezzi elettronici. Il titolare del trattamento dovrebbe essere tenuto a rispondere alle
richieste dell'interessato senza ingiustificato ritardo e al più tardi entro un mese e a motivare la sua eventuale
intenzione di non accogliere tali richieste.
4.5.2016
L 119/11
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in
materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 70).