Pagina 1075 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

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(60) I principi di trattamento corretto e trasparente implicano che l'interessato sia informato dell'esistenza del
trattamento e delle sue finalità. Il titolare del trattamento dovrebbe fornire all'interessato eventuali ulteriori
informazioni necessarie ad assicurare un trattamento corretto e trasparente, prendendo in considerazione le
circostanze e del contesto specifici in cui i dati personali sono trattati. Inoltre l'interessato dovrebbe essere
informato dell'esistenza di una profilazione e delle conseguenze della stessa. In caso di dati personali raccolti
direttamente presso l'interessato, questi dovrebbe inoltre essere informato dell'eventuale obbligo di fornire i dati
personali e delle conseguenze in cui incorre se si rifiuta di fornirli. Tali informazioni possono essere fornite in
combinazione con icone standardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile,
un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone dovrebbero essere leggibili
da dispositivo automatico.
(61) L'interessato dovrebbe ricevere le informazioni relative al trattamento di dati personali che lo riguardano al
momento della raccolta presso l'interessato o, se i dati sono ottenuti da altra fonte, entro un termine ragionevole,
in funzione delle circostanze del caso. Se i dati personali possono essere legittimamente comunicati a un altro
destinatario, l'interessato dovrebbe esserne informato nel momento in cui il destinatario riceve la prima comuni­
cazione dei dati personali. Il titolare del trattamento, qualora intenda trattare i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, dovrebbe fornire all'interessato, prima di tale ulteriore
trattamento, informazioni in merito a tale finalità diversa e altre informazioni necessarie. Qualora non sia
possibile comunicare all'interessato l'origine dei dati personali, perché sono state utilizzate varie fonti, dovrebbe
essere fornita un'informazione di carattere generale.
(62) Per contro, non è necessario imporre l'obbligo di fornire l'informazione se l'interessato dispone già dell'infor­
mazione, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'inte­
ressato si rivela impossibile o richiederebbe uno sforzo sproporzionato. Quest'ultima eventualità potrebbe
verificarsi, ad esempio, nei trattamenti eseguiti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica
o storica o a fini statistici. In tali casi si può tener conto del numero di interessati, dell'antichità dei dati e di
eventuali garanzie adeguate in essere.
(63) Un interessato dovrebbe avere il diritto di accedere ai dati personali raccolti che la riguardano e di esercitare tale
diritto facilmente e a intervalli ragionevoli, per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità. Ciò
include il diritto di accedere ai dati relativi alla salute, ad esempio le cartelle mediche contenenti informazioni
quali diagnosi, risultati di esami, pareri di medici curanti o eventuali terapie o interventi praticati. Ogni
interessato dovrebbe pertanto avere il diritto di conoscere e ottenere comunicazioni in particolare in relazione
alla finalità per cui i dati personali sono trattati, ove possibile al periodo in cui i dati personali sono trattati, ai
destinatari dei dati personali, alla logica cui risponde qualsiasi trattamento automatizzato dei dati e, almeno
quando è basato sulla profilazione, alle possibili conseguenze di tale trattamento. Ove possibile, il titolare del
trattamento dovrebbe poter fornire l'accesso remoto a un sistema sicuro che consenta all'interessato di consultare
direttamente i propri dati personali. Tale diritto non dovrebbe ledere i diritti e le libertà altrui, compreso il
segreto industriale e aziendale e la proprietà intellettuale, segnatamente i diritti d'autore che tutelano il software.
Tuttavia, tali considerazioni non dovrebbero condurre a un diniego a fornire all'interessato tutte le informazioni.
Se il titolare del trattamento tratta una notevole quantità d'informazioni riguardanti l'interessato, il titolare in
questione dovrebbe poter richiedere che l'interessato precisi, prima che siano fornite le informazioni, l'infor­
mazione o le attività di trattamento cui la richiesta si riferisce.
(64) Il titolare del trattamento dovrebbe adottare tutte le misure ragionevoli per verificare l'identità di un interessato
che chieda l'accesso, in particolare nel contesto di servizi online e di identificativi online. Il titolare del
trattamento non dovrebbe conservare dati personali al solo scopo di poter rispondere a potenziali richieste.
(65) Un interessato dovrebbe avere il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che la riguardano e il «diritto
all'oblio» se la conservazione di tali dati violi il presente regolamento o il diritto dell'Unione o degli Stati membri
cui è soggetto il titolare del trattamento. In particolare, l'interessato dovrebbe avere il diritto di chiedere che siano
cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per
le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il proprio consenso o si sia opposto al
trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti
conforme al presente regolamento. Tale diritto è in particolare rilevante se l'interessato ha prestato il proprio
consenso quando era minore, e quindi non pienamente consapevole dei rischi derivanti dal trattamento, e vuole
4.5.2016
L 119/12
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
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