Pagina 1073 - Il Punto Su...Le Dita! _ok3

Versione HTML di base

particolare le ragionevoli aspettative dell'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento con
riguardo al loro ulteriore utilizzo; della natura dei dati personali; delle conseguenze dell'ulteriore trattamento
previsto per gli interessati; e dell'esistenza di garanzie adeguate sia nel trattamento originario sia nell'ulteriore
trattamento previsto.
Ove l'interessato abbia prestato il suo consenso o il trattamento si basi sul diritto dell'Unione o degli Stati
membri che costituisce una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare, in
particolare, importanti obiettivi di interesse pubblico generale, il titolare del trattamento dovrebbe poter
sottoporre i dati personali a ulteriore trattamento a prescindere dalla compatibilità delle finalità. In ogni caso,
dovrebbe essere garantita l'applicazione dei principi stabiliti dal presente regolamento, in particolare l'obbligo di
informare l'interessato di tali altre finalità e dei suoi diritti, compreso il diritto di opporsi. L'indicazione da parte
del titolare del trattamento di possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica e la trasmissione dei dati personali
pertinenti a un'autorità competente in singoli casi o in più casi riguardanti lo stesso reato o la stessa minaccia alla
sicurezza pubblica dovrebbero essere considerate nell'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento.
Tuttavia, tale trasmissione nell'interesse legittimo del titolare del trattamento o l'ulteriore trattamento dei dati
personali dovrebbero essere vietati se il trattamento non è compatibile con un obbligo vincolante di segretezza, di
natura giuridica, professionale o di altro genere.
(51) Meritano una specifica protezione i dati personali che, per loro natura, sono particolarmente sensibili sotto il
profilo dei diritti e delle libertà fondamentali, dal momento che il contesto del loro trattamento potrebbe creare
rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali. Tra tali dati personali dovrebbero essere compresi anche i
dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, essendo inteso che l'utilizzo dei termini «origine razziale»
nel presente regolamento non implica l'accettazione da parte dell'Unione di teorie che tentano di dimostrare
l'esistenza di razze umane distinte. Il trattamento di fotografie non dovrebbe costituire sistematicamente un
trattamento di categorie particolari di dati personali, poiché esse rientrano nella definizione di dati biometrici
soltanto quando saranno trattate attraverso un dispositivo tecnico specifico che consente l'identificazione univoca
o l'autenticazione di una persona fisica. Tali dati personali non dovrebbero essere oggetto di trattamento, a meno
che il trattamento non sia consentito nei casi specifici di cui al presente regolamento, tenendo conto del fatto che
il diritto degli Stati membri può stabilire disposizioni specifiche sulla protezione dei dati per adeguare l'appli­
cazione delle norme del presente regolamento ai fini della conformità a un obbligo legale o dell'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Oltre
ai requisiti specifici per tale trattamento, dovrebbero applicarsi i principi generali e altre norme del presente
regolamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni per il trattamento lecito. È opportuno prevedere
espressamente deroghe al divieto generale di trattare tali categorie particolari di dati personali, tra l'altro se l'inte­
ressato esprime un consenso esplicito o in relazione a esigenze specifiche, in particolare se il trattamento è
eseguito nel corso di legittime attività di talune associazioni o fondazioni il cui scopo sia permettere l'esercizio
delle libertà fondamentali.
(52) La deroga al divieto di trattare categorie particolari di dati personali dovrebbe essere consentita anche quando è
prevista dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, fatte salve adeguate garanzie, per proteggere i dati personali
e altri diritti fondamentali, laddove ciò avvenga nell'interesse pubblico, in particolare il trattamento dei dati
personali nel settore del diritto del lavoro e della protezione sociale, comprese le pensioni, e per finalità di
sicurezza sanitaria, controllo e allerta, la prevenzione o il controllo di malattie trasmissibili e altre minacce gravi
alla salute. Tale deroga può avere luogo per finalità inerenti alla salute, compresa la sanità pubblica e la gestione
dei servizi di assistenza sanitaria, soprattutto al fine di assicurare la qualità e l'economicità delle procedure per
soddisfare le richieste di prestazioni e servizi nell'ambito del regime di assicurazione sanitaria, o a fini di
archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. La deroga dovrebbe anche
consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in
sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale.
(53) Le categorie particolari di dati personali che meritano una maggiore protezione dovrebbero essere trattate
soltanto per finalità connesse alla salute, ove necessario per conseguire tali finalità a beneficio delle persone e
dell'intera società, in particolare nel contesto della gestione dei servizi e sistemi di assistenza sanitaria o sociale,
compreso il trattamento di tali dati da parte della dirigenza e delle autorità sanitarie nazionali centrali a fini di
controllo della qualità, informazione sulla gestione e supervisione nazionale e locale generale del sistema di
assistenza sanitaria o sociale, nonché per garantire la continuità dell'assistenza sanitaria o sociale e dell'assistenza
sanitaria transfrontaliera o per finalità di sicurezza sanitaria, controllo e allerta o a fini di archiviazione nel
4.5.2016
L 119/10
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT