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sull'interesse vitale di un'altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento
non può essere manifestamente fondato su un'altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali
possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell'interessato, per esempio
se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l'altro per tenere sotto controllo l'evoluzione di epidemie e la
loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.
(47) I legittimi interessi di un titolare del trattamento, compresi quelli di un titolare del trattamento a cui i dati
personali possono essere comunicati, o di terzi possono costituire una base giuridica del trattamento, a
condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato, tenuto conto delle
ragionevoli aspettative nutrite dall'interessato in base alla sua relazione con il titolare del trattamento. Ad
esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra
l'interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l'interessato è un cliente o è alle dipendenze del
titolare del trattamento. In ogni caso, l'esistenza di legittimi interessi richiede un'attenta valutazione anche in
merito all'eventualità che l'interessato, al momento e nell'ambito della raccolta dei dati personali, possa ragione­
volmente attendersi che abbia luogo un trattamento a tal fine. Gli interessi e i diritti fondamentali dell'interessato
potrebbero in particolare prevalere sugli interessi del titolare del trattamento qualora i dati personali siano trattati
in circostanze in cui gli interessati non possano ragionevolmente attendersi un ulteriore trattamento dei dati
personali. Posto che spetta al legislatore prevedere per legge la base giuridica che autorizza le autorità pubbliche a
trattare i dati personali, la base giuridica per un legittimo interesse del titolare del trattamento non dovrebbe
valere per il trattamento effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti. Costituisce parimenti
legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali strettamente necessari a fini di
prevenzione delle frodi. Può essere considerato legittimo interesse trattare dati personali per finalità di marketing
diretto.
(48) I titolari del trattamento facenti parte di un gruppo imprenditoriale o di enti collegati a un organismo centrale
possono avere un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del gruppo imprenditoriale a fini
amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali dei clienti o dei dipendenti. Sono fatti salvi i
principi generali per il trasferimento di dati personali, all'interno di un gruppo imprenditoriale, verso un'impresa
situata in un paese terzo.
(49) Costituisce legittimo interesse del titolare del trattamento interessato trattare dati personali relativi al traffico, in
misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire
la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di sicurezza, a eventi
imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei
dati personali conservati o trasmessi e la sicurezza dei relativi servizi offerti o resi accessibili tramite tali reti e
sistemi da autorità pubbliche, organismi di intervento in caso di emergenza informatica (CERT), gruppi di
intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), fornitori di reti e servizi di comunicazione
elettronica e fornitori di tecnologie e servizi di sicurezza. Ciò potrebbe, ad esempio, includere misure atte a
impedire l'accesso non autorizzato a reti di comunicazioni elettroniche e la diffusione di codici maligni, e a porre
termine agli attacchi da «blocco di servizio» e ai danni ai sistemi informatici e di comunicazione elettronica.
(50) Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle per le quali i dati personali sono stati inizialmente
raccolti dovrebbe essere consentito solo se compatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati
inizialmente raccolti. In tal caso non è richiesta alcuna base giuridica separata oltre a quella che ha consentito la
raccolta dei dati personali. Se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o
per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, il diritto dell'Unione o degli Stati
membri può stabilire e precisare le finalità e i compiti per i quali l'ulteriore trattamento è considerato lecito e
compatibile. L'ulteriore trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, o di ricerca scientifica o storica
o a fini statistici dovrebbe essere considerato un trattamento lecito e compatibile. La base giuridica fornita dal
diritto dell'Unione o degli Stati membri per il trattamento dei dati personali può anche costituire una base
giuridica per l'ulteriore trattamento. Per accertare se la finalità di un ulteriore trattamento sia compatibile con la
finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento dovrebbe, dopo aver
soddisfatto tutti i requisiti per la liceità del trattamento originario, tener conto tra l'altro di ogni nesso tra tali
finalità e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto, del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in
4.5.2016
L 119/9
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