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nel presente regolamento, tenuto conto della necessità di ottemperare all'obbligo legale al quale il titolare del
trattamento è soggetto o della necessità di esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di esecuzione
di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.
(41) Qualora il presente regolamento faccia riferimento a una base giuridica o a una misura legislativa, ciò non
richiede necessariamente l'adozione di un atto legislativo da parte di un parlamento, fatte salve le prescrizioni
dell'ordinamento costituzionale dello Stato membro interessato. Tuttavia, tale base giuridica o misura legislativa
dovrebbe essere chiara e precisa, e la sua applicazione prevedibile, per le persone che vi sono sottoposte, in
conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (la «Corte di giustizia») e della Corte
europea dei diritti dell'uomo.
(42) Per i trattamenti basati sul consenso dell'interessato, il titolare del trattamento dovrebbe essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha acconsentito al trattamento. In particolare, nel contesto di una dichiarazione scritta
relativa a un'altra questione dovrebbero esistere garanzie che assicurino che l'interessato sia consapevole del fatto
di esprimere un consenso e della misura in cui ciò avviene. In conformità della direttiva 93/13/CEE del
Consiglio (
1
) è opportuno prevedere una dichiarazione di consenso predisposta dal titolare del trattamento in una
forma comprensibile e facilmente accessibile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non contenga clausole
abusive. Ai fini di un consenso informato, l'interessato dovrebbe essere posto a conoscenza almeno dell'identità
del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali. Il consenso non
dovrebbe essere considerato liberamente espresso se l'interessato non è in grado di operare una scelta autenti­
camente libera o è nell'impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio.
(43) Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido
presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra
l'interessato e il titolare del trattamento, specie quando il titolare del trattamento è un'autorità pubblica e ciò
rende pertanto improbabile che il consenso sia stato espresso liberamente in tutte le circostanze di tale situazione
specifica. Si presume che il consenso non sia stato liberamente espresso se non è possibile esprimere un consenso
separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di
un contratto, compresa la prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia necessario
per tale esecuzione.
(44) Il trattamento dovrebbe essere considerato lecito se è necessario nell'ambito di un contratto o ai fini della
conclusione di un contratto.
(45) È opportuno che il trattamento effettuato in conformità a un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è
soggetto o necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici
poteri sia basato sul diritto dell'Unione o di uno Stato membro. Il presente regolamento non impone che vi sia
un atto legislativo specifico per ogni singolo trattamento. Un atto legislativo può essere sufficiente come base per
più trattamenti effettuati conformemente a un obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento o se il
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici
poteri. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire la finalità del trattamento.
Inoltre, tale atto legislativo potrebbe precisare le condizioni generali del presente regolamento che presiedono alla
liceità del trattamento dei dati personali, prevedere le specificazioni per stabilire il titolare del trattamento, il tipo
di dati personali oggetto del trattamento, gli interessati, i soggetti cui possono essere comunicati i dati personali,
le limitazioni della finalità, il periodo di conservazione e altre misure per garantire un trattamento lecito e
corretto. Dovrebbe altresì spettare al diritto dell'Unione o degli Stati membri stabilire se il titolare del trattamento
che esegue un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri debba essere una pubblica
autorità o altra persona fisica o giuridica di diritto pubblico o, qualora sia nel pubblico interesse, anche per
finalità inerenti alla salute, quali la sanità pubblica e la protezione sociale e la gestione dei servizi di assistenza
sanitaria, di diritto privato, quale un'associazione professionale.
(46) Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un
interesse essenziale per la vita dell'interessato o di un'altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato
4.5.2016
L 119/8
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
IT
(
1
) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95
del 21.4.1993, pag. 29).