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1. Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei
figli studenti durante il periodo di
vacatio studii
A. Riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato, in caso di morte del dante causa nel periodo di
vacatio studii
compreso tra il completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università,
nonché tra il completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea
specialistica, conserva lo status soggettivo di studente ed il diritto a percepire la quota di
pensione ai superstiti riconosciuta in suo favore, a condizione che l’iscrizione al corso di studi
successivo avvenga senza soluzione di continuità, entro la prima scadenza utile prevista dal
piano di studi di nuova iscrizione. In tale caso la pensione ai superstiti decorre dal primo giorno
del mese successivo alla morte del dante causa, ed il pagamento è dovuto dal primo giorno del
mese successivo la data dell’avvenuta iscrizione comprensiva dei ratei arretrati.
Diversamente, in caso di morte del dante causa nel periodo compreso tra cicli di studio diversi
da quelli sopra indicati il figlio superstite o equiparato non ha diritto alla pensione ai superstiti.
B. Sospensione del diritto
Il figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla
percezione del predetto trattamento pensionistico nel periodo di
vacatio studii
compreso tra il
completamento del secondo ciclo di istruzione e l’iscrizione all’università, nonché tra il
completamento del corso di laurea triennale e l’iscrizione al corso di laurea specialistica.
Diversamente, nei periodi compresi tra cicli di studio diversi da quelli sopra indicati il diritto
alla percezione del predetto trattamento pensionistico è sospeso fino alla data di ripresa degli
studi.
2. Riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti in favore dei
figli studenti nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
A) Riconoscimento del diritto
Il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti lavoro
retribuito dal quale derivi un reddito annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione
previsto dall’assicurazione generale obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al
periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, ha diritto alla pensione ai superstiti.
Diversamente, il figlio superstite o equiparato che, alla data della morte del dante causa, presti
lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato, non ha diritto alla
pensione ai superstiti.
Al fine del riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, in sede di presentazione della
domanda, il figlio o equiparato ha l’onere di dichiarare, anche in via presuntiva, il reddito lordo
da lavoro percepito nell’anno di morte del dante causa, nonché il relativo periodo di
percezione.
Il figlio o equiparato ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del predetto reddito da lavoro e
del relativo periodo di percezione, dichiarati in sede di domanda di pensione ai superstiti.
In caso di superamento del limite reddituale secondo il criterio sopra indicato, successivamente
alla liquidazione della pensione ai superstiti, si dovrà procedere alla revoca del trattamento
pensionistico ed al recupero delle somme indebitamente corrisposte.
In caso di percezione di un reddito inferiore sia a quello comunicato in via presuntiva sia al