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Direzione Centrale Pensioni
Roma, 21-06-2016
Messaggio n. 2758
OGGETTO:
riconoscimento e mantenimento del diritto alla pensione ai superstiti
in favore dei figli studenti durante il periodo di vacatio studii, ovvero,
nel periodo di svolgimento di attività lavorativa.
Com’è noto, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge n. 903 del 1965 i figli superstiti o
equiparati, a carico del pensionato o assicurato, che alla data della morte del dante causa
hanno più di 18 anni di età, sono studenti e non prestano lavoro retribuito, hanno diritto alla
pensione ai superstiti fino al compimento del 21° anno di età, in caso di frequenza di scuola
media o professionale, ovvero, fino al compimento del 26° anno di età, in caso di frequenza di
università.
Al fine del riconoscimento del diritto alla predetta pensione tutte le condizioni sopra indicate
devono sussistere alla data dell’evento della morte del dante causa. Dopo la liquidazione della
pensione ai superstiti, il venir meno della condizione di studente e/o lo svolgimento di attività
lavorativa, secondo i criteri indicati rispettivamente ai successivi punti 1 e 2, comporta la
sospensione della pensione stessa.
In particolare, in materia di riconoscimento e sospensione del diritto alla pensione ai superstiti
in favore dei figli studenti durante il periodo compreso tra due differenti ordini di studio c.d.
periodo di
vacatio studii
, ovvero, nel periodo di svolgimento di attività lavorativa, sono state da
ultimo fornite istruzioni operative ai punti 4 e 5 della circolare n. 185 dell’11 novembre 2015.
Al riguardo, a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi, con il
presente messaggio si forniscono le seguenti precisazioni.