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limite reddituale come sopra previsto, si dovrà procedere al riconoscimento del diritto a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell’evento ed al pagamento dei
relativi arretrati.
Es. Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il
01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00
per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a €
8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a €
1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite ha diritto alla pensione ai superstiti a decorrere dall’1.08.2015
ES. Morte del dante causa in data 05.07.2015.
Figlio superstite o equiparato che svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il
01.07.2015 e il 30.09.2015 e che percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00
per il mese di luglio, € 800,00 per il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a €
8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a €
1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite non ha diritto alla pensione ai superstiti.
B) Sospensione del diritto
Il figlio o equiparato titolare di pensione ai superstiti mantiene il diritto alla percezione del
predetto trattamento pensionistico qualora presti lavoro retribuito dal quale derivi un reddito
annuo inferiore al trattamento minimo annuo di pensione previsto dall’assicurazione generale
obbligatoria maggiorato del 30% e riparametrato al periodo di svolgimento dell’ attività
lavorativa.
Diversamente, durante il periodo nel quale il figlio o equiparato titolare di pensione ai
superstiti svolge lavoro retribuito dal quale derivi un reddito superiore a quello sopra indicato,
la pensione è sospesa.
Es. Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che
svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che
percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 750,00 per il mese di luglio, € 800,00 per
il mese di agosto, € 200,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 1.750,00.
L’Importo annuo del trattamento minimo maggiorato del 30% per l’anno 2015 è pari a €
8.481,941.
Il trattamento minimo riparametrato al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa è pari a €
1.957,371 (€ 8.481,941/13*3).
In tale caso il figlio superstite mantiene il diritto alla pensione ai superstiti per il periodo
compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015.
ES. Morte del dante causa in data 05.07.2014.
Figlio superstite o equiparato titolare di pensione ai superstiti con decorrenza 01.08.2014, che
svolge attività lavorativa per il periodo compreso tra il 01.07.2015 e il 30.09.2015 e che
percepisce per tale attività un reddito lordo pari a € 800,00 per il mese di luglio, € 800,00 per
il mese di agosto, € 400,00 per il mese di settembre.
Il reddito annuo complessivamente percepito è pari a € 2.000,00.